C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 11/GST del 13.11.2024 – Delibera – Gara del 4/11/2024 FELICE SCANDONE – REAL AZZURRA PAGANI

Gara del 4/11/2024 FELICE SCANDONE - REAL AZZURRA PAGANI

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Real Azzurra Pagani, relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Felice Scandone per avere, quest'ultima società, utilizzato nella partita del 4.11.2024 valevole per il Campionato Under 18 regionale - girone D - il calciatore Cianciulli Alessandro (14.01.2010) in posizione irregolare. In particolare, la ricorrente segnalava il mancato tesseramento del Cianciulli per la resistente e, inoltre, qualora tesserato l'impossibilità di utilizzarlo nella gara in quanto "fuori quota". La resistente non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: ^ il calciatore Cianciulli Alessandro 14.01.2010 risulta essere tesserato per la società ASD Felice Scandone dal 12.10.2024; ^ il calciatore Cianciulli Alessandro (14.01.2010) ha partecipato alla gara oggetto di ricorso in posizione irregolare in quanto non ancora quindicenne così violando il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND n. 1 del 2 luglio 2024 che in relazione ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età stabilisce: "Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1º Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota". L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.".

PQM delibera:

 ^ accogliere il ricorso dalla società ASD Real Azzurra Pagani per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Felice Scandone con il risultato di 0 - 3;^ squalificare il Sig. Cinque Luigi dirigente accompagnatore della società ASD Felice Scandone per n. 1 giornate effettiva di infliggere l'ammenda di euro 100,00 per la violazione accertata. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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