C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/GST del 20.11.2024 – Delibera – Gara del 10/11/2024 FUTURA ISCHIA – VIRTUS VOLLA
Gara del 10/11/2024 FUTURA ISCHIA - VIRTUS VOLLA
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Virtus Volla relativo alla gara in oggetto con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Futura Ischia per avere quest'ultima impiegato nella partita di Campionato Calcio Femminile regionale - Girone A - del 10.11.2024 le calciatrici Porreca Desiré (27.08.2010) e Mattera Anna Pia (28.01.2010) in posizione irregolare. Premesso che: ^ il preannuncio ed il ricorso proposti dalla società Virtus Volla, così come prescritto dall'art. 53 CGS e come si evince dalla documentazione allegata, venivano inoltrati, oltre che al Giudice Sportivo Territoriale, alla casella pec, indicata nella c.d. anagrafe federale, dalla società Gioventù Ischia Soccer che, però, restituiva al mittente esclusivamente ricevuta d'accettazione e non anche la ricevuta di avvenuta consegna (nello specifico la casella pec della resistente restituiva un avviso di mancata consegna rilevando un errore: 5.1.1. - Aruba Pec SpA - indirizzo non valido. Errore, non valido. Errore, non imputabile alla società ricorrente Virtus Volla); ^ alla data di presentazione del preannuncio e del ricorso da parte della società Virtus Volla la casella pec indicata dalla società Gioventù Ischia Soccer al Comitato regionale FIGC - LND della Campania, era quella correttamente utilizzata dalla ricorrente per notiziare la resistente come disposto dal CGS. Inoltre, si precisa con riferimento a questo aspetto preliminare della questione che la società Virtus Volla provava ad informare la società Futura Ischia del preannuncio tramite invio dello stesso anche sulla casella pec della società e che, in data 14.11.2024, la resistente presentava al competente ufficio del Comitato regionale FIGC - LND della Campania istanza di variazione dei dati societari aggiornando anche la casella pec con l'indicazione di un diverso indirizzo rispetto a quello presente sulla anagrafe federale allorquando la ricorrente notificava preannuncio e ricorso. Si ritiene, pertanto, di potere esaminare il ricorso. Tanto premesso, esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: alla data della gara oggetto di ricorso le due calciatrici Porreca Desiré (27.08.2010) e Mattera Anna Pia (28.01.2010) risultavano tesserate perla società Futura Ischia. Ciò rilevato le stesse per la gara oggetto di ricorso si trovavano comunque in posizione irregolare in quanto partecipavano alla stessa sprovviste dell'autorizzazione ex art. 34 NOIF.
PQM delibera:
^ accogliere il ricorso proposto dalla società Virtus Volla e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 alla società Futura Ischia; ^ squalificare per n. 1 giornata la calciatrice Porreca Desiré (27.08.2010) della società Gioventù Ischia Soccer; ^ squalificare per n. 1 giornata la calciatrice Mattera Anna Pia (28.01.2010) della società Gioventù Ischia Soccer; ^ squalificare per n. 1 giornata il Sig. Buono Giuseppe dirigente accompagnatore della società Futura Ischia; ^ infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Conferma i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale e dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.