C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 13/GST del 27.11.2024 – Delibera – Gara del 16/11/2024 CETARA – REAL FILETTA PEZZANO

 

Gara del 16/11/2024 CETARA - REAL FILETTA PEZZANO

Il Giudice Sportivo avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Real Filetta Pezzano con il quale quest'ultima ha censurato la regolarità della gara per aver la società Cetara inserito in distinta di gara e schierato in campo il calciatore Mammato Emilio in posizione irregolare ai fini disciplinar iper non aver lo stesso scontato la squalifica inflitta con Comunicato Ufficiale n.44 del 13 ottobre 2024 pag.596 per una gara effettiva, lette le memorie difensive della società Cetara volte a smontare l'impianto d'accusa della reclamante sostenendo che nel corso della gara Aquilotti Irno - Cetara del 26.10.2024 il calciatore in parola fosse stato semplicemente ammonito e non espulso, concludendo per il rigetto del reclamo e chiedendo a questo Giudice Sportivo di effettuare l'errata corrige per il ripristino della posizione disciplinare del tesserato; orbene esperiti i necessari accertamenti letta la documentazione dall'istruttoria è emerso che nella gara Aquilotti Irno - Cetara del 26.10.2024 il Mammato veniva espulso dal direttore di gara al termine della competizione in quanto protestava con il direttore di gara e veniva trascritto tra i calciatori espulsi, successivamente veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale contente la squalifica del calciatore Mammato, si è verificato ancora che alcuna richiesta di errata corrige è pervenuta dalla società Cetara successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale e che in ogni caso la stessa sarebbe stata rigettata. Ne consegue che il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica proprio nella gara oggetto di reclamo, considerato quanto in narrativa consegue la fondatezza del reclamo;

P.Q.M.

delibera di infliggere alla società Cetara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Real Filetta Pezzano, delibera ancora di infliggere l'ammenda di euro 100,00 la società Cetara per la violazione ravvisata, ancora la squalifica del calciatore Mammato Emilio per 1 gara effettiva. dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it