C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 13/GST del 27.11.2024 – Delibera – Gara del 17/11/2024 PADULA TONINO PAOLINI – FOX PAESTUM

Gara del 17/11/2024 PADULA TONINO PAOLINI - FOX PAESTUM

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Padula Tonino Paolini con cui la stessa ha censurato la sospensione anticipata della gara al minuto 43 della prima frazione di gioco avvenuta a causa della sopraggiunta inferiorità numerica da parte della società reclamante, sostenendo che la stessa fosse scaturita da un errore tecnico del direttore di gara in quanto lo stesso prima di sospendere definitivamente la gara non avrebbe constatato l'effettivo numero di calciatori in campo della società locale; la società per sostenere la propria tesi allegava il rapportino di fine gara contenenti a suo dire sostituzioni errate e dunque probanti l'errore tecnico commesso; ritualmente evocata la reclamata non faceva pervenire memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti il direttore di gara presso l'ufficio del Giudice Sportivo Territoriale è emerso quanto segue: il direttore di gara a domanda rispondeva:" Non ho contato i calciatori in campo al momento del triplice fischio", inoltre sempre a chiarimenti, dichiarava: "al momento della quinta sostituzione non sono stata in grado di identificare il calciatore che era uscito ed il suo sostituto, quindi non riuscivo ad ammonire calciatore che entrava in campo"; invece dal referto arbitrale confermato in sede di audizione si nota che nella parte Varie ed eventuali è riportato che: "pur essendo certa che tutte e cinque le sostituzioni fossero state effettuate, ho notato mancare, successivamente una segnatura sul taccuino";

P.Q.M.

delibera disporre la ripetizione della gara ex art.10 comma 5 lettera c),ravvisando errore tecnico nella condotta del DDG che fischiava la definita sospensione della gara senza avere contezza del numero esatto dei calciatori presenti nel rettangolo di gioco, conferma i provvedimenti disciplinari adottati con relativo Comunicato Ufficiale, dispone restituire la tassa di reclamo, precisando che l'integrazione inoltrata all'ufficio del Giudice Sportivo non può essere valutata in quanto non di propria competenza. Dispone la trasmissione degli atti al competente ufficio del Comitato Regionale Campania per disporre la ripetizione della gara.

 

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