C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/GST del 04.12.2024 – Delibera – Gara del 24/11/2024 POL. S.ANTONIO ABATE 1971 – APICE CALCIO 1964
Gara del 24/11/2024 POL. S.ANTONIO ABATE 1971 - APICE CALCIO 1964
Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto ricorso proposto dalla società S. Antonio Abate relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Apice Calcio 1964 per avere, quest'ultima, impiegato nella partita valevole per il Campionato Eccellenza - girone B - del 24.11.2024 un calciatore, Sig. Fusco Antonio (7.10.2000), in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ in data 23.11.2024 la società Apice Calcio 1964 depositava, mediante procedura di firma elettronica, richiesta di tesseramento e dichiarazione di prestazione volontaria per il calciatore Fusco Antonio (7.10.2000); ^ solo in data 25.11.2024, e quindi dopo che la gara oggetto di ricorso si era disputata, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND comunicava alla società resistente che il tesseramento del Sig. Fusco doveva essere integrato in quanto sulla dichiarazione di prestazione volontaria mancava il timbro della società; ^ in data 25.11.2024 la società Apice Calcio 1964 provvede a fornire quanto richiesto mediante firma elettronica. Orbene, dalla ricostruzione dei fatti operata sulla scorta della documentazione fornita dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND è evidente che la vicenda oggetto di ricorso è assimilabile a quella oggetto di un recente pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, decisione n. 89 del 2023, con il quale si è statuito che: "L'art. 39, comma 2, ult. cpv, e comma 3, delle NOIF dispone che "Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento". Le stesse NOIF, all'art. 42, dettano la specifica disciplina relativa alla revoca del tesseramento per invalidità o illegittimità, precisando che la revoca (salvo determinati casi più gravi, che nella specie non ricorrono) "ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento". Con riferimento alla stagione sportiva in corso, con regolamentazione di dettaglio, la LND si è premurata di disporre che "Le Società affiliate sono chiamate ad utilizzare la procedura telematica presenti sul portale L.N.D., entrando nella specifica "Area Società" per mezzo della propria utenza riservata. La compilazione del tesseramento on-line non determina la decorrenza del tesseramento del calciatore, in quanto è necessario che il modulo stampato dalla propria area riservata venga firmato digitalmente insieme all'eventuale documentazione necessaria (hanno la facoltà di firmare digitalmente le varie pratiche tutti quei dirigenti che il Legale Rappresentante della Società ha abilitato alla firma, i quali verranno provvisti di PIN e password personale attraverso procedura "on-line")". Continua la guida, richiamando proprio la predetta normativa federale: "Si ritiene utile ricordare quanto previsto dall'Art. 39 delle N.O.I.F. in merito all'utilizzo del calciatore e della calciatrice in ambito dilettantistico In presenza di tale autocertificazione, regolarmente sottoscritta, il/la tesserato/a italiano/a potrà essere impiegato/a dal giorno successivo al deposito della pratica di tesseramento, completa di contratto e di autocertificazione, sempre che la stessa non presenti errori di alcun tipo". Così ancora la normativa di dettaglio della LND: "L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa, fermo restando quanto già disposto in merito alla data di decorrenza del tesseramento di cui si ribadisce, di seguito, la relativa normativa: Per quanto riguarda, invece, i calciatori e le calciatrici italiani/e, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto ch queste non presentino errori di alcun tipo e l'utilizzo potrà avvenire dal giorno successivo all'apposizione della stessa Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc.) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore o una calciatrice la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l'attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva" II.I In sostanza, da tali prescrizioni discende che il tesseramento ha valore dal giorno successivo il deposito della pratica e che eventuali errori o richieste di integrazione saranno segnalati dall'ufficio competente, così specificando che il calciatore tesserato potrà comunque essere utilizzato fino all'eventuale controllo del Comitato e alla richiesta di integrazione. A ciò si aggiunga che in caso di mero errore ed integrazione della modulistica è prevista una semplice sanzione dell'ammenda in capo alla società e non la perdita della gara, da irrogare solo in caso di violazioni più gravi ed evidente, dunque, che il principio dell'art. 39 NOIF è quello di ritenere tesserato un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo i caso previsti dal citato art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato; ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non può tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche altre e/o comunicazione di errore. Senza tale disposizione, fino a nuova comunicazione di revoca/integrazione, il tesseramento deve dirsi regolare e valido e, dunque, l'utilizzo del calciatore è assolutamente possibile. Tanto è confermato dai più basilari principi che governano l'azione amministrativa in merito al c.d. affidamento, inteso quale "principio generale dell'azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l'aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività" (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011). Invero, pur sorto nei rapporti di diritto civile, l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, tant'è che l'art. 1, comma 2-bis - aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge 11 settembre 2020, n.120 -, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che i "rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede". A fronte del dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede possono, pertanto, sorgere aspettative, che per il privato istante si indirizzano all'utilità derivante dall'atto finale del procedimento, la cui frustrazione può essere per l'amministrazione fonte di responsabilità. Coniugando siffatti principi generali con le riportate regole dettate dalle NOIF, può pertanto ritenersi che fino a quando non vi è comunicazione di irregolarità sul tesseramento da parte dell'organismo competente lo stesso deve intendersi regolare ed il calciatore ha titolo per prendere parte alla partita." Nella vicenda oggetto del presente ricorso il sistema telematico per il tesseramento dei calciatori non ha generato alcun altre e, tantomeno, prima della gara il competente Ufficio del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND aveva richiesto integrazioni o comunicazioni di revoca alla società Apice Calcio 1964. Pertanto, in capo alla società resistente, non si rinvengono responsabilità di sorta atteso che, come statuito anche da Collegio di Garanzia del CONI, in assenza di notifiche di errore da parte del sistema e "Fino a quando non vi è comunicazione di irregolarità sul tesseramento da parte dell'organismo competente lo stesso deve intendersi regolare ed il calciatore ha titolo per prendere parte alla partita".
PQM
delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società S. Antonio Abate e confermare il risultato ed i provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.