C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2024/2025 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/GST del 18.12.2024 – Delibera – Gara del 8/12/2024 PROTOPISANI SOCCER – REAL SAN GIOVANNI

Gara del 8/12/2024 PROTOPISANI SOCCER - REAL SAN GIOVANNI

 Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Real San Giovanni relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente ASD Protopisani Soccer per avere quest'ultima società costretto il DDG, accerchiandolo e minacciandolo pesantemente, a revocare il provvedimento disciplinare assunto (espulsione) nei confronti di un proprio calciatore. Letta la memoria della resistente. Considerato che: ^ all'interno degli atti ufficiali di gara non si rinviene riferimento alcuno al grave episodio segnalato dalla società Real San Giovanni mediante ricorso; ^ solo all'esito del ricorso proposto questo Ufficio richiedeva al DDG un supplemento di rapporto al fine di accertare la veridicità di quanto dedotto dalla ricorrente; ^ il DDG sul punto specificava che: "Durante la gara provvedevo ad espellere il calciatore n. 5, Sig. Mancuso Salvatore, della squadra di casa per frasi blasfeme ed imprecazioni, ma che revocavo nell'immediatezza per le pressioni subite da parte di da parte di tutta la squadra"; ^ in astratto la condotta tenuta dal DDG sembrerebbe concretizzare un errore tecnico che, come è noto, si verifica ogni qualvolta il DDG non applica correttamente il Regolamento del Giuoco del Calcio, nel caso di specie la Regola n. 12 ove si stabilisce che: "Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che è stato espulso deve abbandonare il recinto di gioco". Ciò sarebbe vero, se non fosse che le ragioni che hanno portato il DDG a revocare il provvedimento disciplinare assunto, come da lui successivamente ammesso nel supplemento di rapporto, si rinvengono nelle pressioni attuate nei suoi confronti da parte dei calciatori locali che, di fatto, lo costringevano a desistere così da consentire al Sig. Mancuso Salvatore di proseguire la gara. Ancora più grave è che tale vicenda, di per sé deprecabile, non sia stata segnalata dal DDG non solo all'interno del rapportino di fine gara, ma soprattutto nel rapporto di fine gara che viene redatto una volta terminata la gara ed al riparo dalle eventuali indebite pressioni delle società. Rilevato che: ^ le ragioni che hanno indotto il DDG a revocare il provvedimento di espulsione in danno del calciatore n. 5, Sig. Mancuso Salvatore, della società ASD Protopisani Soccer si rinvengono nelle pressioni perpetrate in suo danno da parte dei calciatori della società che di fatto lo condizionavano al punto da consentire al Mancuso di continuare la gara

PQM delibera:

^ accogliere il ricorso proposto dalla società Real San Giovanni e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 alla società ASD Protopisani Soccer; ^ squalificare il calciatore Mancuso Salvatore della società ASD Protopisani Soccer per 1 giornata;^ infliggere l'ammenda di euro 600,00 alla società ASD Protopisani Soccer, perché tutti i calciatori in campo, con il loro atteggiamento, costringevano il DDG a revocare l'espulsione comminata ad un loro compagno di squadra. Ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le determinazioni del caso. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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