C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 21.08.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della Società US PIETRACUTA
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della Società US PIETRACUTA
Con nota 27.06.2024, n. 32209/774 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; -visto l’art. 125 del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe Adamo con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere: la Società U.S.PIETRACUTA per responsabilità diretta ai sensi degli articoli 25, comma 3, 26 comma 1, del C.G.S., in quanto i propri sostenitori, nell’occasione della gara Vis Novafeltria Calcio – Pietracuta del 21.01.2024, valevole per il campionato di Eccellenza del C.R.E.R., hanno causato la rottura in più punti della rete di recinzione del recinto di gioco, fatto violenza e irruzione sul terreno di gioco muniti di bastoni, lanciando fumogeni e petardi, uno dei quali ha provocato un foro sulla copertura del locale adibito a magazzino con un principio d’incendio, causando ingenti danni patrimoniali e ritardando l’inizio della gara. Effettuate ritualmente le dovute notifiche, l’Avv. Maurizio Angelucci del Foro di Bologna, in qualità di legale fiduciario della società deferita, ha depositato una memoria difensiva ed è presente all’odierna riunione in rappresentanza della stessa US Pietracuta in nome e per conto della quale si riporta alle argomentazioni addotte nella propria memoria insistendo in particolare affinché venga preliminarmente dichiarata l’improcedibilità del presente procedimento disciplinare in quanto i relativi fatti sarebbero già stati oggetto della decisione a suo tempo assunta dal Giudice sportivo ravvisandosi dunque nella fattispecie una violazione del principio generale del “ne bis in idem”. Nel merito l'avvocato della parte deferita ribadisce che dagli atti dell’indagine svolta dalla Procura Federale non risulterebbero evidenze probatorie tali da poter attribuire con ragionevole certezza l’effettiva appartenenza all’US Pietracuta dei sostenitori resisi protagonisti degli episodi in esame e che comunque dall’istruttoria della stessa Procura Federale emergerebbero circostanze attenuanti a favore della società deferita per essersi i propri dirigenti adoperati per contrastare l’avvenuta invasione di campo e i successivi atti di violenza, per aver i medesimi dirigenti fornito una fattiva collaborazione nell’ambito delle indagini e infine per il fatto che l’intera vicenda si è svolta nell’impianto sportivo della società ospitante dove il Pietracuta non disponeva di mezzi e concrete possibilità per poter prevenire e impedire quanto accaduto. Al termine della propria requisitoria ’Avv. Angelucci chiede il proscioglimento della società US Pietracuta o in subordine l’applicazione di una sanzione il più possibile attenuata in ragione delle illustrate argomentazioni difensive. La Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità della società incolpata per le violazioni regolamentari ad essa addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari a carico della società US Pietracuta : - Ammenda di Euro 2.000,00 e obbligo di disputare una gara ufficiale interna a porte chiuse. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari richieste nei confronti della parte deferita; - Sentito il legale della società PIETRACUTA e prese in debita considerazione le argomentazioni difensive dallo stesso addotte; - Rigettata l’eccezione preliminare d’improcedibilità del procedimento per violazione del principio del “ne bis in idem” atteso che sui fatti in esame non vi è stata alcuna precedente pronuncia del Giudice sportivo; - ritenuta comprovata la responsabilità della società deferita per le violazioni regolamentari alla stessa attribuita; - Valutata l’oggettiva sussistenza di circostanze attenuanti a favore della stessa società deferita;
d e l i b e r a
di infliggere: alla Società US PIETRACUTA la sanzione sportiva dell’ammenda di EURO 1.000,00.