C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 28.08.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore MICHELE MANZO
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore MICHELE MANZO
Con nota 10.07.2024, n. 894/842 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; -visto l’art. 125 del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Luca Zennaro con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati; -deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere: MANZO MICHELE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD US TERRE DI CASTELLI 1907, della violazione dell’art. 4, dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Terre di Castelli 1907 – Sanmichelese del 22.1.2024 valevole per il girone B del campionato Under 19 Regionale, mentre i calciatori di entrambe le squadre si trovavano nell’area spogliatoi al termine dell’incontro, colpito con pugni alle costole il calciatore minore della squadra avversaria sig. R. P., cagionando allo stesso un “trauma emitorace sx contusivo da percosse”, così refertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Ulteriore conferma della riconducibilità della condotta violenta appena descritta al sig. Michele Manzo si rinviene, poi, nelle dichiarazioni rese in sede di loro audizione da parte della Procura Federale dai minori sigg.ri R. P. ed A. V., calciatori tesserati per la società PCS Sanmichelese, dai sigg.ri Fabrizio Ascari e Filippo Martagni, dirigenti tesserati per la società PCS Sanmichelese, dal sig. Christian Villani, allenatore tesserato per la società PCS Sanmichelese, e dal sig. Enrico Crepaldi, dirigente tesserato per la società SSD US Terre Di Castelli 1907. Effettuate ritualmente le dovute notifiche la parte deferita non ha prodotto memorie difensive e non è presente all’odierna riunione. La Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità della parte incolpata per le violazioni regolamentari alla stessa addebitate per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare: - Squalifica per 6 giornate effettive di gara a carico del calciatore Michele Manzo da scontare nel campionato di competenza stagione 2024/2025. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e della relativa sanziona disciplinare richiesta nei confronti della parte deferita; - ritenuta comprovata la responsabilità del calciatore deferito per le violazioni regolamentari allo stesso imputate; - ravvisata nella fattispecie in esame la sussistenza di una sostanziale equivalenza fra circostanze attenuanti - collaborazione della parte deferita in sede d’indagini con relativa ammissione di responsabilità - e circostanze aggravanti - particolare disvalore della condotta violenta posta in essere e gravità delle conseguenze lesive prodotte -; - considerato che per motivi di mera praticità nel caso di specie risulta preferibile disporre una squalifica a tempo anziché a giornate;
d e l i b e r a
di infliggere: al calciatore MICHELE MANZO la squalifica fino a tutto il 31 ottobre 2024.