C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 04.09.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. ANTAL PALLAVACINI
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. ANTAL PALLAVACINI
Avverso sanzione sportiva della perdita della gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 11 del 03/09/2024 Gara: A.C. Vialarga / Antal Pallavicini del 01.09.2024 La Corte sportiva d’appello territoriale del CRER si è riunita in seduta straordinaria per esaminare il reclamo che la società AD Antal Pallavicini ha depositato, nel pieno rispetto dei termini abbreviati previsti per la competizione della Coppa Emilia, contro la sanzione della perdita della gara inflittale dal Giudice sportivo regionale per aver schierato, la stessa compagine Antal Pallavicini, un calciatore che alla data della partita non risultava essere in regola con il tesseramento per la corrente stagione sportiva 2024/2025. La reclamante afferma di avere richiesto tempestivamente e prima della dell’incontro in questione il tesseramento del calciatore Daniele Rossi per cui richiede l’effettuazione di un’ulteriore verifica sulla relativa posizione e la conseguente riforma dell’impugnata decisione del Giudice sportivo. Acquisita la necessaria documentazione dal Centro Servizi Nazionale in merito alla valutazione informatica della pratica di tesseramento del calciatore Danile Rossi per la società AD Antal Pallavicini è risultato che alla data del 1° settembre 2024, giorno in cui si è disputata la gara in esame, l’iter del tesseramento del suddetto calciatore era ancora in in corso essendosi perfezionato solo in data 3 settembre 2024. Per quanto precede il calciatore Daniele Rossi non aveva titolo per partecipare all’incontro Vialarga / Pallavicini del 1° settembre 2024 per cui la delibera con la quale è stata disposta la perdita della gara nei confronti della stessa società AD Antal Pallavicini deve essere confermata.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma la decisione con la quale il Giudice sportivo del CRER ha inflitto alla società AD Antal Pallavicini la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 Pone a carico della società AD Antal Pallavicini il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.