C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 06.09.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. VIALARGA A.S.D.

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. VIALARGA A.S.D.

Avverso sanzione sportiva della perdita della gara, inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Lautieri Massimiliano fino al 17 settembre 2024, esclusione dalla competizione della Coppa Emilia 2a Categoria nonché contro ammenda di Euro 50,00 a carico della società. Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 11 del 03/09/2024 Gara: A.C. Vialarga / Antal Pallavicini del 01.09.2024 Il reclamo che la società A.C. Vialarga A.S.D. ha depositato avverso i sopraindicati provvedimenti assunti dal Giudice sportivo del CRER a seguito della gara di Coppa Emilia pure in oggetto indicata, non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale poiché il reclamo non è stato preceduto dall’invio del relativo preannuncio che in forza del regolamento della competizione in questione avrebbe dovuto essere presentato, nonché obbligatoriamente indirizzato anche alla società cointeressata, entro le ore 24:00 del giorno della pubblicazione dei provvedimenti che s’intendevano impugnare. Non appare giuridicamente fondata e quindi meritevole di accoglimento la tesi proposta dalla società reclamante che, per sostenere la procedibilità del proprio reclamo, ritiene che l’abbreviazione dei termini per la presentazione del preannuncio sia arbitraria e illegittima in quanto foriera di una contrazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito. In realtà l’abbreviazione dei termini procedurali per proporre ricorsi e reclami espressamente prevista dal regolamento dell’edizione 2024/2025 della Coppa Emilia di Seconda Categoria appare pienamente giustificata dal carattere di detta competizione a breve svolgimento e dal fatto che viene disputata con la regola dell’eliminazione diretta della squadra che risulta sconfitta sul campo. Va poi ulteriormente rilevato che l’inibizione del dirigente Lautieri così come l’ammenda di Euro 50,00 a carico della società costituiscono provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art. 137 comma 3 CGS.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile e conferma la delibera del Giudice sportivo del CRER. Pone a carico della società AC Vialarga ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

 

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