C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 11.09.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. UNITED CARPI
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. UNITED CARPI
Avverso squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore Milos JOCIC Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 21 del 02/09/2024 Gara: United Carpi / Montombraro 1929 dell’1 settembre 2024 La società SSD United Carpi ha proposto tempestivo e rituale reclamo avvero il sopra indicato provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore nonché capitano della squadra, Milos JOCIC. La reclamante dopo aver sottolineato la serietà e la correttezza sportiva che avrebbe sempre caratterizzato la carriera del calciatore Milos Jocic, il quale anche per tali motivi ricopre da diversi anni il ruolo di capitano della prima squadra, contesta che lo stesso abbia commesso un atto di violenza contro un giocatore avversario. Lo United Carpi sostiene al riguardo che a seguito di un contrasto di gioco il calciatore Jocic avrebbe avuto una reazione istintiva e avrebbe allontanato l’avversario con una spinta senza causargli alcun danno fisico tale da impedirgli di proseguire l’incontro. Per le ragioni come sopra riassunte lo United Carpi chiede una riduzione della squalifica disposta dal Giudice sportivo regionale. Il reclamo può essere accolto nonostante la versione proposta dalla società reclamante sia smentita dal rapporto ufficiale di gara, redatto in maniera chiara e precisa, dal quale risulta che al minuto 45 del primo tempo il calciatore Jocic veniva espulso perché a gioco in svolgimento ma a palla lontana colpiva con due pugni al volto un avversario che si accasciava a terra potendo poi continuare la gara. A giudizio di questa Corte la condotta violenta attuata del calciatore Milos Jocic ai danni di un avversario, ravvisandosi in essa una sostanziale equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti, aderisce pienamente alla fattispecie prevista 1190 1190 e punita con la sanzione edittale di 3 giornate di squalifica dall’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e ridetermina la squalifica a carico di Milos JOCIC in 3 giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.