C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 18.09.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NIBBIANO & VALTIDONE

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NIBBIANO & VALTIDONE

 Avverso squalifica per 5 giornate di gara inflitta al calciatore Francesco BINI Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 21 del 02/09/2024 Gara: Nibbiano & Valtidone/ Fabbrico dell’1 settembre 2024 La società ASD Nibbiano & Valtidone dopo aver preannunciato ricorso avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare e dopo aver ricevuto gli atti ufficiali della gara in questione come da richiesta inoltrata contestualmente all’invio del preannuncio, non ha dato seguito allo stesso con il deposito delle relative motivazioni. Il reclamo non può pertanto essere esaminato da questa Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale, ma deve essere gravato dal prescritto contributo a mente dell’articolo 48 comma 2 del Codice di Giustizia.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD Nibbiano & Valtidone il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

 

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