C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 11.09.2024 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori GIANLUCA LANIGRA, MARCO DIMA, IONUT CATALIN MUSCALU nonché della Società AQUAE SPORT CENTER S.S.D. a r.l

 

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori GIANLUCA LANIGRA, MARCO DIMA, IONUT CATALIN MUSCALU nonché della Società AQUAE SPORT CENTER S.S.D. a r.l

Con nota 12.08.2024, n. 4104/964 pfi 23-24, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe Adamo; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: GIANLUCA LANIGRA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Aquae Sport Center S.S.D. a r.l., della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 26 quater, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023/ 2024 quantomeno fino alla data del 3 ottobre 2023, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società dallo stesso rappresentata al sig. Ionut Catalin Muscalu, pur essendo quest’ultimo privo dei requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico. MARCO DIMA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Aquae Sport Center S.S.D. a r.l., della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 26 quater, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023/ 2024 quantomeno a far data dal 3 ottobre 2023, fatto svolgere la funzione ed i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società dallo stesso rappresentata al sig. Ionut Catalin Muscalu, pur essendo quest’ultimo privo dei requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico. IONUT CATALIN MUSCALU, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Aquae Sport Center S.S.D. a r.l., della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 26 quater, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 23, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023/ 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società Aquae Sport Center S.S.D. a r.l., pur non avendone titolo in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico e della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun valido motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date 21 maggio 2024 e 24 maggio 2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento. la Società AQUAE SPORT CENTER S.S.D. a r.l per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalle persone sopra indicate, così come descritto nel precedente capo di incolpazione. Effettuate ritualmente le dovute notifiche nessuna delle parti deferite ha prodotto memorie difensive ed è presente all’odierna riunione. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - Inibizione per mesi 3 a carico del Sig. Gianluca Lanigra - Inibizione per mesi 6 a carico del Sig. Marco Dima - Inibizione per mesi 8 a carico del Sig. Ionut Catalin Mascalu - Ammenda di Euro 600,00 a carico della società Aquae Sport Center SSD Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari richieste nei confronti delle parti deferite; - ritenuta comprovata la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni regolamentari a essi rispettivamente ascritte; - considerato il disinteresse manifestato dalle parti deferite rispetto al procedimento disciplinare contro le stesse instaurato;

d e l i b e r a

di infliggere: al Sig. GIANLUCA LANIGRA l’inibizione per mesi 3 al Sig. MARCO DIMA l’inibizione per mesi 6 al Sig. IONUT CATALIN MASCALU l’inibizione per mesi 8 alla società ACQUAE Sport CENTER S.S.D. l’ammenda di EURO 600,00.

 

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