C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 11.09.2024 – Delibera – GARA: UNITED CARPI – MONTOMBRARO 1929 del 01/09/2024
GARA: UNITED CARPI – MONTOMBRARO 1929 del 01/09/2024
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 21 del 02/09/2024, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, della Soc. Montombraro 1929 con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. United Carpi utilizzato il calciatore Sig. Pellacani Nicola non in regola con il tesseramento. Nella specie la società reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato, sulla base di quanto visualizzato nel portale FIGC a cui ha accesso, non sarebbe stato correttamente tesserato. In virtù di quanto precede, la Soc. Montombraro 1929 chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S.. Osserva questo G.S: Accertato che il Sig. Pellacani Nicola, al momento della disputa della gara United Carpi vs Montombraro 1929, era correttamente tesserato per la Soc. United Carpi. Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte NON sussistono e che, pertanto, deve ritenersi regolare la partecipazione alla gara in questione da parte del calciatore Sig. Pellacani Nicola (Soc. United Carpi). Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo
DELIBERA
di NON accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Montombraro 1929 e, pertanto, di convalidare la gara con il risultato così come conseguito sul campo, ovvero: UNITED CARPI – MONTOMBRARO 1929 0 – 0 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Montombraro 1929.