C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 18.09.2024 – Delibera – GARA: FUTSAL SHQIPONJA – EQUIPO FUTSAL CREVALCORE del 14/09/2024
GARA: FUTSAL SHQIPONJA – EQUIPO FUTSAL CREVALCORE del 14/09/2024
Il Giudice Sportivo ha esaminato gli atti relativi alla gara in epigrafe ed ha constatato che al 14° del secondo tempo l’arbitro ha ammonizione il calciatore n° 8 Sig. Asmaoui Amin (Soc. Equipo Futsal Crevalcore); Rilevato che a seguito degli accertamenti esperiti dall’Ufficio Tesseramento presso il CRER, su richiesta del Giudice Sportivo, è stato accertato che il suddetto calciatore non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso; Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art.66 comma 1 del C.G.S questo organo giudicante può instaurare anche d’ ufficio un procedimento, nonché per effetto dell’art.10 comma 6 lett.a)
P.T.M.
questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: di infliggere alla Società Equipo Futsal Crevalcore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Equipo Futsal Crevalcore Sig. Pellicciari Ruggero fino al 02/10/2024 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’art.4 C.G.S); di infliggere alla Soc. Equipo Futsal Crevalcore l’ammenda di euro 120,00.