C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ SPORTING PIANORESE 1955 A.S.D. Avverso sanzione della perdita della gara, ammenda di Euro 100,00 a carico della società, inibizione del dirigente Tiziano VITALI fino al 3 ottobre 2024 e squalifica per 1 giornata di gara inflitta ai calciatori Emanuele DE GIORGIO, Luca TOMBA e Francesco SERENARI. Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 19 del 26/09/2024. Gara : Zocca – Sporting Pianorese del 15/09/2024
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 9 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ SPORTING PIANORESE 1955 A.S.D.
Avverso sanzione della perdita della gara, ammenda di Euro 100,00 a carico della società, inibizione del dirigente Tiziano VITALI fino al 3 ottobre 2024 e squalifica per 1 giornata di gara inflitta ai calciatori Emanuele DE GIORGIO, Luca TOMBA e Francesco SERENARI.
Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 19 del 26/09/2024. Gara : Zocca - Sporting Pianorese del 15/09/2024
La società Sporting Pianorese 1955 ha tempestivamente e ritualmente impugnato la delibera del Giudice sportivo di Bologna che, accogliendo il ricorso della società F.C. Zocca, le ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara con i correlati provvedimenti disciplinari sopra indicati, per avere la stessa società Sporting Pianorese fatto partecipare all’incontro in questione, valido per il Campionato di Seconda Categoria, calciatori ai quali al termine della stagione sportiva 2023/2024 residuavano una o più giornate di squalifica non ancora scontate in quanto inflitte in una gara di playoff del precedente Campionato Juniores. La reclamante dopo aver evidenziato alcune inesattezze contenute nell’impugnata delibera relative rispettivamente alla reale denominazione ed effettiva data di nascita dei calciatori De Giorgio e Serenari, sostiene che alla data del 15/09/2024 le squalifiche subite dai propri calciatori erano già state scontate non avendo costoro preso parte alla gara Sporting Pianorese - Placci Bubano Mordano disputatasi in data 14/09/2024 e valida per il Campionato Juniores nel quale, si afferma, tutti e tre i suddetti tesserati avrebbero attivamente militato. Per gli illustrati motivi la reclamante chiede l’annullamento degli impugnati provvedimenti ritenendoli affetti da vizi sostanziali. La società Sporting Pianorese che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata, non è presente all’odierna riunione. Non è ugualmente presente la società cointeressata al reclamo, F.C. Zocca, la quale pure non ha depositato memorie difensive. Il reclamo dello Sporting Pianorese è privo di fondamento non merita accoglimento. Premesso che le rilevate inesattezze nella stesura della delibera del Giudice sportivo appaiano prive di sostanziale rilevanza, va posto in evidenza che i calciatori De Giorgio, Tomba e Serenari hanno tutti superato il limite di età stabilito per poter partecipare al Campionato Juniores Provinciale Under 19 della stagione sportiva 2024/2025, uno dei quali ha per di più superato anche il limite di età previsto per i così detti “fuori quota”, ragion per cui per ciascuno di loro le “gare omogenee” nelle quali avrebbero necessariamente dovuto validamente scontare le rispettive squalifiche subite nel Campionato Juniores della stagione precedente non potevano che essere quelle disputate nella successiva stagione sportiva dalla prima squadra della società di appartenenza. Risulta pertanto condivisibile la decisione del Giudice sportivo che ha considerato i suddetti calciatori privi di titolo per poter partecipare alla gara in esame del Campionato di Seconda Categoria.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma la delibera del Giudice sportivo di Bologna. Pone a carico della società Sporting Pianorese 1955 ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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