C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 ELITE REGIONALE Nr. 11 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLO Avverso squalifica per 10 giornate di gara inflitta al calciatore Fabio FONTANELLA Delibera del Giudice sportivo del CRER contenuta nel C.U. nr. 33 del 25/09/2024. Gara : Pontenurese – Gossolengo Pittolo del 21/09/2024
CAMPIONATO UNDER 19 ELITE REGIONALE
Nr. 11 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLO Avverso squalifica per 10 giornate di gara inflitta al calciatore Fabio FONTANELLA
Delibera del Giudice sportivo del CRER contenuta nel C.U. nr. 33 del 25/09/2024. Gara : Pontenurese - Gossolengo Pittolo del 21/09/2024
La società USD Gossolengo Pittolo ha ritualmente proposto reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore Fabio Fontanella sostenendo che questi non avrebbe pronunciato la frase discriminatoria per motivi di nazionalità ascrittagli dall’arbitro nel proprio referto ufficiale di gara e tal proposito indica le generalità di due testimoni ritenuti in grado di confermare la sostenuta tesi difensiva. Per i motivi come sopra illustrati la la reclamante conclude con la richiesta di una revisione della delibera del Giudice sportivo regionale. La società Gossolengo Pittolo che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata, non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rigettata la richiesta di audizione degli indicati testimoni in quanto non ammessi come mezzi di prova dal CGS per simili fattispecie e che comunque non presentano i caratteri della terzietà e indipendenza rispetto alla materia del contendere, la Corte ha sentito l’esigenza di richiedere chiarimenti all’arbitro della gara il quale, ascoltato telefonicamente, ha integralmente confermato il proprio referto di gara dicendosi certo che la frase di natura discriminatoria così come riportata sul rapporto ufficiale, sia stata effettivamente rivolta dal calciatore Fontanella all’indirizzo di un avversario che, precisa ulteriormente l’arbitro, era originario dell’Italia Meridionale e presentava un incarnato piuttosto scuro. Sulla base delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara la Corte ritiene che l’epiteto indirizzato dal calciatore Fontanella nei confronti di un calciatore avversario abbia effettivamente una chiara connotazione discriminatoria e comporti una denigrazione per motivi di provenienza territoriale e di condizioni personali tale da integrare la fattispecie prevista dall’articolo 28 comma 1 del CGS e dallo stesso punita con la sanzione minima della squalifica per 10 giornate di gara ai danni dell’autore di un comportamento discriminatorio di tale stregua.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma la delibera del Giudice sportivo regionale. Pone a carico della società USD Gossolengo Pittolo il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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