C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 13 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. SPILAMBERTO 96 A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Alberto VACCARI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 09/10/2024 Gara: Maranello / Spilamberto ’96 del 6 ottobre 2024

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 13 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. SPILAMBERTO 96 A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Alberto VACCARI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 39 del 09/10/2024 Gara: Maranello / Spilamberto ’96 del 6 ottobre 2024

La società FC Spilamberto 96 ASD ha ritualmente e tempestivamente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto a carico del proprio calciatore Alberto Vaccari contestandone in particolare la motivazione addotta dal Giudice sportivo e sostenendo che il Vaccari non avrebbe rivolto nessuna espressione offensiva all’indirizzo dell’arbitro, bensì sarebbe stato espulso a seguito di un diverbio con un sostenitore della squadra avversaria che lo aveva ripetutamente provocato e insultato. La reclamante ammette il comportamento non regolamentare del proprio tesserato e riconosce che il relativo provvedimento di espulsione deciso dall’ufficiale di gara è stato appropriato e giustificato, ma ritiene erronea la durata dell’irrogata squalifica della quale chiede una congrua riduzione. La società FC Spilamberto 96 che con il reclamo non ha chiesto di essere ascoltata, non è presente all’odierna riunione. Il reclamo è fondato e merita accoglimento posto che l’impugnato provvedimento disciplinare risulta essere il frutto di una non corretta interpretazione, da parte del Giudice sportivo regionale, degli atti ufficiali dai quali risulta che al 35° minuto del secondo tempo il calciatore Alberto Vaccari, maglia numero 5 dello Spilamberto, è stato espulso perché in modo plateale si rivolgeva a un componente della panchina avversaria invitandolo a rimanere in silenzio e apostrofandolo con un epiteto scurrile. Tale condotta antisportiva del calciatore Vaccari può pertanto essere punita con una sanzione meno afflittiva rispetto a quella deliberata in prime cure.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe indicato e riduce la squalifica del calciatore Alberto VACCARI a una sola giornata di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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