C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 23.10.2024 – Delibera – Nr. 22 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ U.S.D. REAL SALA BAGANZA Avverso squalifica per 5 giornate di gara inflitta al calciatore CHRISTIAN TAVONE Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 23 del 09/10/2024. Gara : Borgo San Donino – Real Sala Baganza del 06/10/2024
Nr. 22 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ U.S.D. REAL SALA BAGANZA
Avverso squalifica per 5 giornate di gara inflitta al calciatore CHRISTIAN TAVONE Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 23 del 09/10/2024.
Gara : Borgo San Donino - Real Sala Baganza del 06/10/2024
La società USD Real Sala Baganza ha tempestivamente e ritualmente proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice sportivo di Parma ha inflitto la sopra indicata squalifica al calciatore nonché capitano della propria squadra di Under 17, Cristian Tavone. La società reclamante sostiene che quest’ultimo calciatore sarebbe stato vittima di un’espulsione precipitosa rispetto alla quale avrebbe reagito esternando il proprio disappunto, ma senza offendere il direttore di gara. La reclamante richiede pertanto l’annullamento delle 5 giornate di squalifica o in subordine una congrua riduzione delle stesse. La società Real Sala Baganza viene ascoltata da remoto in persona di un proprio dirigente delegato dal Presidente della società il quale in sede di audizione si richiama alle motivazioni esposte nell’atto di reclamo e alle conclusioni con esso precisate ribadendo che il calciatore Tavone, ricevuto il provvedimento di espulsione alla fine del primo tempo, restava in campo, precisamente nei pressi della propria panchina, assieme ai propri compagni di squadra e all’allenatore per concordare la tattica con cui affrontare il secondo tempo in inferiorità numerica e che, prima dell’inizio della ripresa, uscendo dal terreno di gioco chiedeva spiegazioni al direttore di gara senza offenderlo in alcun modo. Il reclamo appare fondato e merita di essere almeno parzialmente accolto. Dagli atti ufficiali di gara si evince che il calciatore Christian Tavone, numero 5 nonché capitano del Real Sala Baganza, veniva espulso nel minuto di recupero del primo tempo regolamentare per ripetute proteste nei confronti dell’operato arbitrale corredate da espressioni irriguardose e ingiuriose dirette allo stesso ufficiale di gara. Risulta altresì che all’inizio del secondo tempo il calciatore Tavone faceva indebitamente ingresso sul terreno di gioco, ma che in tale frangente, diversamente da quanto riportato nella motivazione della squalifica disposta dal Giudice sportivo di Parma, si limitava a chiedere spiegazioni all’arbitro circa l’espulsione subita senza reiterare le precedenti espressioni offensive. Il comportamento del calciatore Christian Tavone, così come dettagliatamente descritto nel referto arbitrale e considerato in un unico contesto, può quindi essere qualificato come condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara e come tale può essere ricondotto nella previsione normativa dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del CGS e punito con la sanzione minima edittale ivi stabilita della squalifica per 4 giornate di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe indicato e riduce la squalifica del calciatore Christian TAVONE a 4 giornate di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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