C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 23.10.2024 – Delibera – CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 INTERPROVINCIALE Nr. 24 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ CSP PONTECCHIO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore LORENZO LOMBARDOZZI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 20 del 03/10/2024. Gara : Ponte Ronca – CSP Pontecchio del 28/09/2024

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 INTERPROVINCIALE

Nr. 24 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ CSP PONTECCHIO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore LORENZO LOMBARDOZZI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 20 del 03/10/2024.

Gara : Ponte Ronca - CSP Pontecchio del 28/09/2024

Il reclamo proposto dalla società CSP Pontecchio ASD avverso la squalifica inflitta dal Giudice sportivo di Bologna al giovane calciatore Lorenzo Lombardozzi non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale poiché il reclamo non è stato preceduto dall’invio de relativo preannuncio entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione della decisione che s’intendeva impugnare, termine previsto a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 comma 2 del CGS.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società CSP Pontecchio ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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