C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 02.10.2024 – Delibera – GARA: FUNO – A. PLACCI BUBANO MORDANO del 29/09/2024
GARA: FUNO – A. PLACCI BUBANO MORDANO del 29/09/2024
Il Giudice Sportivo, ha preso in esame il preannuncio ed il ricorso inviato dalla Soc. Funo avverso la regolarità della gara in oggetto ed ha rilevato che non è stata fornita evidenza dell’invio del reclamo alla controparte. In conseguenza di quanto precede, dichiara il ricorso inammissibile ed addebita il previsto contributo a carico della società reclamante. TUTTAVIA il Giudice Sportivo ha anche esaminato il referto relativo alla gara in oggetto da cui ha rilevato che tale partita non ha avuto regolare svolgimento, poiché l’arbitro è incorso in un errore tecnico. Nella specie il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di avere ammonito per la seconda volta, al 34’ del secondo tempo, il n° 8 della Soc. A.Placci Bubano Mordano (Sig. Prosperi Michael) senza, tuttavia, procedere alla sua immediata espulsione. Tale calciatore restava in campo fino al termine della gara in questione. Considerato che, sulla base delle evidenze documentali fornite dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, è emerso in maniera evidente che il Direttore di gara ha commesso un errore tecnico nel corso della gara in questione;
P.Q.M.
Visto l’ art. 10 C.G.S. Delibera: la ripetizione della gara, a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di competenza. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari per quanto in atti.