C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 20.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 31 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO COTIGNOLA Avverso squalifica dei calciatori MOHAMED ALI’ BEJAOUI, YOUNESS FADIL, RAYYAN HASNAOUI e MOHAMMED YOUSRI fino al 31 gennaio 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 29 del 30/10/2024 Gara: Endas Monti / Calcio Cotignola del 26 ottobre 2024
CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE
Nr. 31 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO COTIGNOLA Avverso squalifica dei calciatori MOHAMED ALI’ BEJAOUI, YOUNESS FADIL, RAYYAN HASNAOUI e MOHAMMED YOUSRI fino al 31 gennaio 2025 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 29 del 30/10/2024
Gara: Endas Monti / Calcio Cotignola del 26 ottobre 2024
La società ASD Calcio Cotignola, dopo ad aver richiesto e ottenuto copia del rapporto ufficiale di gara, ha ritualmente impugnato tutte le suddette squalifiche disposte dal Giudice sportivo di Ravenna ai danni dei propri calciatori Moahamed Ali Bejaoui, Youness Fadil, Rayyan Hsnaoui e Mohammed Yousri. La società reclamante afferma che nei minuti finali della partita un calciatore dell’Endas Monti avrebbe colpito con un pugno il proprio tesserato Rayyan Hasnaoui facendolo cadere a terra e che a seguito di ciò diversi componenti del Cotignola sarebbero accorsi a difesa del proprio compagno di squadra senza però toccare l’avversario che sarebbe stato spintonato dal solo Moahammed Yousri. Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante, nel frangente non ci sarebbero stati né pugni né sputi verso il calciatore dell’Endas Monti, ma solo un semplice accerchiamento dello stesso. Il Cotignola afferma inoltre che contrariamente a quanto riportato a referto dall’arbitro, sia il calciatore Bejaoui sia il calciatore Hasnaoui non avrebbero partecipato all’accerchiamento dell’avversario poiché il primo, poco prima dei fatti in questione, sarebbe stato vittima di un trauma contusivo che gli avrebbe impedito di prendere parte a qualsiasi genere di colluttazione, mentre il secondo sarebbe rimasto a terra a causa del pugno subito. Per i motivi come sopra riassunti e dopo aver manifestato stupore per il fatto che l’arbitro ha individuato solo calciatori del Cotignola fra i partecipanti a quella che nel rapporto viene definita come “rissa che coinvolgeva tutti i giocatori”, la società reclamante chiede che vengano riconsiderate le varie squalifiche e ne sia disposta una congrua riduzione. La società Cotignola Calcio che nel proposto reclamo ha espressamente richiesto di essere ascoltata, partecipa all’odierna riunione rappresentata da una sua Dirigente con delega del Presidente della società, la quale si richiama alle argomentazioni illustrate nell’atto d’impugnazione e alle conclusioni ivi precisate insistendo, in particolare, sull’estraneità dei calciatori Bejaoui e Hasnaoui rispetto alla colluttazione accesasi sul finire della gara oltre che sul fatto che lo stesso calciatore dell’Endas Monti, presunta vittima dell’aggressione, avrebbe ammesso in un successivo scambio di messaggi via social di non aver, nella circostanza in questione, subito né pugni e nemmeno sputi.
Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udita la società reclamante, la Corte ritiene necessario sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale nel confermare quanto riportato a referto dichiara con convinzione alla Corte di essere sicuro dell’individuazione dei calciatori Moahamed Ali Bejaoui (maglia nr. 4 del Cotignola), Youness Fadil (maglia nr. 6 del Cotignola), Rayyan Hsnaoui (maglia nr. 9 del Cotignola) e Mohammed Yousri (maglia nr. 13 del Cotignola) fra coloro che hanno preso parte all’aggressione del giocatore dell’Endas Monti e che lo hanno colpito con calci, pugni e sputi mentre questi si trovava a terra; precisa inoltre di non essere stato in grado di procedere all’esatta identificazione di atri calciatori che hanno partecipato alla rissa. Le certezze espresse dall’arbitro della gara in sede di audizione unitamente al valore probatorio che le norme del Codice di Giustizia Sportiva assegnano agli atti ufficiali, sottraggono a questo collegio giudicante qualsiasi elemento di fatto e ogni argomentazione di diritto in grado di giustificare l’accoglimento, anche solo in misura parziale, del reclamo della società Calcio Cotignola.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato e conferma le squalifiche disposte dal Giudice sportivo di Ravenna. Pone a carico della società ASD Calcio Cotignola il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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