C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 27.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORTING CASTROCARO TERRA DEL SOLE Avverso squalifica del calciatore THOMAS POLI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicata nel C.U. nr. 35 del 07/11/2024 Gara: Carpinello Forlì 1919 / Sporting Castrocaro del 2 novembre 2024
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI
Nr. 37 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORTING CASTROCARO TERRA DEL SOLE Avverso squalifica del calciatore THOMAS POLI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena pubblicata nel C.U. nr. 35 del 07/11/2024
Gara: Carpinello Forlì 1919 / Sporting Castrocaro del 2 novembre 2024
La società ASD Polisportiva Sporting Castrocaro Terra del Sole, d’ora in poi solo Sporting Castrocaro, ha ritualmente impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare affermando che contrariamente a quanto riportato sul referto arbitrale, il proprio calciatore Thomas Poli non avrebbe colpito un avversario con un pugno al volto. Lo Sporting Castrocaro sostiene che a seguito di uno scontro di gioco il calciatore Poli sarebbe stato minacciosamente avvicinato da un giocatore del Carpinello che lo stesso Thomas Poli avrebbe semplicemente allontanato con una spinta a due mani sul petto. Secondo la reclamante il direttore di gara, essendo lontano dal punto in cui si è verificato l’episodio, avrebbe equivocato quanto realmente accaduto. Per i motivi come sopra riassunti lo Sporting Castrocaro chiede che sia ammessa la testimonianza e del calciatore Poli e di un proprio dirigente a conferma della proposta versione dei fatti per poi concludere con la richiesta di una riduzione della squalifica disposta dal Giudice sportivo di primo grado. Lo Sporting Castrocaro che nel reclamo ha espressamente chiesto di essere ascoltato partecipa all’odierna riunione in persona di un dirigente delegato dal Presidente della società, il quale si riporta ai motivi del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisato riaffermando che la condotta violenta attribuita al proprio tesserato non vi sarebbe stata. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte non ammette le dedotte testimonianze in quanto mezzi di prova che nel caso di specie sono tassativamente preclusi dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva in materia di processo sportivo. La Corte ha invece sentito a chiarimenti l’arbitro della gara il quale a conferma del proprio rapporto ufficiale ha ribadito di aver visto chiaramente il calciatore Thomas Poli, maglia nr. 11 dello Sporting Castrocaro, colpire con un pugno al volto un avversario il quale è stato tuttavia in grado di continuare la gara senza particolari conseguenze. In virtù delle precisazioni ottenute dall’ufficiale di gara in sede di chiarimenti, la Corte ritiene che il comportamento del tesserato Thomas Poli debba essere qualificato come condotta violenta ai danni di un calciatore avversario, condotta che in presenza di una sostanziale equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti, può essere punita con la sanzione minima della squalifica per 3 giornate di gara prevista dall’articolo 38 Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in epigrafe indicato e riduce a 3 giornate effettive di gara la squalifica del calciatore Thomas Poli Nulla dispone relativamente al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 27.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORTING CASTROCARO TERRA DEL SOLE Avverso squalifica del calciatore THOMAS POLI per 5 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicata nel C.U. nr. 35 del 07/11/2024 Gara: Carpinello Forlì 1919 / Sporting Castrocaro del 2 novembre 2024"