C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 27.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 15 INTERPROVINCIALI Nr. 39 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLO Avverso squalifica del calciatore ALESSANDRO PIRACCINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 36 del 13/11/2024 Gara: Folgore / Gossolengo Pittolo del 9 novembre 2024

CAMPIONATO UNDER 15 INTERPROVINCIALI

Nr. 39 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLO Avverso squalifica del calciatore ALESSANDRO PIRACCINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 36 del 13/11/2024

Gara: Folgore / Gossolengo Pittolo del 9 novembre 2024

La società USD Gossolengo Pittolo dopo aver richiesto e ottenuto una copia degli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto ha ritualmente impugnato il provvedimento di squalifica inflitto al proprio giovanissimo tesserato Alessandro Piraccini contestando la corrispondenza di quanto riportato dall’arbitro sul suo referto rispetto a quanto realmente accaduto. In sostanza la reclamante sostiene che il calciatore Piraccini dopo aver subito un violento fallo di gioco da parte di un avversario, non sanzionato dall’arbitro, avrebbe protestato in modo colorito per il mancato fischio a proprio favore per poi indirizzare una frase di contenuto offensivo al calciatore dell’altra squadra reo dell’intervento violento e pericoloso ai propri danni e non all’indirizzo dell’ufficiale di gara. Per tali motivazioni e dopo aver evidenziato una serie di contraddizioni e inesattezze contenute nel rapporto arbitrale e aver invocato la sussistenza di diverse circostanze attenuanti a favore del calciatore Piraccini, il Gossolengo Pittolo chiede in prima istanza l’annullamento dell’impugnata squalifica o in via subordinata una sua riduzione. Il proposto reclamo non può essere accolto posto che dagli atti ufficiali di gara, che nell’ambito della disciplina sportiva fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati durante e dopo lo svolgimento delle gare, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che al 35° minuto del secondo tempo il calciatore Alessandro Piraccini, maglia numero 14 del Gossolengo Pittolo, a seguito di una decisione tecnica dell’arbitro rivolgeva a quest’ultimo una frase gravemente ingiuriosa. La squalifica deliberata dal Giudice sportivo di Piacenza deve dunque essere confermata perché appare il frutto di una corretta interpretazione degli atti ufficiali così come di un’altrettanta corretta applicazione dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società USD Gossolengo Pittolo il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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