C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 29.11.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 40 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MIRANDOLESE FOLGORE CLUB Avverso decisione che dispone la ripetizione della gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 20/11/2024 Gara: Mirandolese F.C. / FC Valsa Savignano del 10 novembre 2024

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 40 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MIRANDOLESE FOLGORE CLUB

Avverso decisione che dispone la ripetizione della gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 20/11/2024

Gara: Mirandolese F.C. / FC Valsa Savignano del 10 novembre 2024

Il reclamo della società ASD Mirandolese Folgore Club avverso la sopra detta decisione con la quale il Giudice sportivo regionale ha disposto la ripetizione della gara per un errore tecnico ammesso e riconosciuto dall’arbitro, non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale in quanto la società reclamante non ha fornito la prova di aver contestualmente trasmesso le motivazioni del reclamo alla controparte cointeressata ovvero alla società FC Valsa Savignano, contravvenendo con ciò a quanto espressamente stabilito, a pena di inammissibilità, dall’articolo 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società ASD Mirandolese Folgore Club il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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