C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 04.11.2024 – Delibera – GARA: ASAR ACCADEMIA CALCIO – POL. RUMAGNA del 27/10/2024

GARA: ASAR ACCADEMIA CALCIO – POL. RUMAGNA del 27/10/2024

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 30 del 30/10/2024, ha letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. ASAR Accademia Calcio con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto per un presunto errore tecnico dell’arbitro. In particolare la società reclamante sostiene che l’arbitro avrebbe erroneamente allontanato il proprio allenatore scambiandolo impropriamente con un altro dirigente. Nel supplemento di referto, richiesto da questo Giudice Sportivo, l’arbitro ha espressamente confermato di avere correttamente allontanato il Sig. Giagnolini Lorenzo (Soc. ASAR Accademia Calcio), così come già in precedenza indicato nel proprio referto. Considerato che sulla base delle evidenze documentali fornite dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, non trovano riscontro le circostanze così come rappresentate dalla società reclamante; Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.

P.T.M.

Visto anche l’ art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera:  di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio: ASAR ACCADEMIA CALCIO – POL.RUMAGNA 0 - 1 di addebitare il previsto contributo alla Soc.ASAR Accademia Calcio
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