C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 04.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. VEZZANO CALCIO Avverso inibizione del dirigente MARCO CREMASCHI fino al 18 gennaio 2025 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 20/11/2024 Gara: Bibbiano San Polo / Vezzano Calcio del 16novembre 2024

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 41 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. VEZZANO CALCIO Avverso inibizione del dirigente MARCO CREMASCHI fino al 18 gennaio 2025

Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 20/11/2024

Gara: Bibbiano San Polo / Vezzano Calcio del 16 novembre 2024

Il reclamo della società US Vezzano Calcio avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare inflitto al dirigente Marco Cremaschi non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale in quanto il relativo preannuncio di reclamo, per quanto inviato tramite PEC, risulta privo di sottoscrizione del legale rappresentante della società reclamante e per tale motivo, conformemente a quanto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport con Decisione nr. 32/2022, si deve ritenere inesistente e tale da travolgere l’efficacia dell’intero procedimento.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società US Vezzano Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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