C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 04.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 42 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD CALCIO COTIGNOLA Avverso squalifica del calciatore LUCA ANTONELLINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 20/11/2024 Gara: Calcio Cotignola / Dozzese Calcio del 17 novembre 2024
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Nr. 42 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD CALCIO COTIGNOLA
Avverso squalifica del calciatore LUCA ANTONELLINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 71 del 20/11/2024
Gara: Calcio Cotignola / Dozzese Calcio del 17 novembre 2024
La società ASD Calcio Cotignola dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto, ha presentato un rituale e tempestivo reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Luca Antonellini contestando quanto riportato a referto dall’arbitro e sostenendo che il predetto calciatore non avrebbe in nessun frangente offeso l’ufficiale di gara, circostanza che lo stesso arbitro avrebbe confermato verbalmente ai dirigenti del Cotignola subito dopo la conclusione della partita. Per tali motivi la reclamante chiede l’annullamento della squalifica per vizio di motivazione, ovvero una riduzione della sua durata in misura proporzionata alle sole proteste che potrebbero essere ascritte al proprio calciatore Antonellini. Il Calcio Cotignola che nel reclamo ha espressamente chiesto di essere ascoltato partecipa da remoto all’odierna riunione in persona di un dirigente delegato dal Presidente della società, il quale si riporta ai motivi del proposto atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate negando con fermezza la condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro attribuita al calciatore Antonellini. Letto il reclamo, udita la società reclamante, presa visione degli atti ufficiali, la Corte rileva che la versione proposta dalla reclamante non trova conferma nel rapporto arbitrale nel quale è descritta, in maniera precisa e inequivocabile, la condotta manifestamente irriguardosa e antisportiva realizzata a fina gara dal calciatore Luca Antonellini, maglia nr. 2 del Cotignola, il quale, nell’affiancare il direttore di gara mentre questi si apprestava a raggiungere il proprio spogliatoio, gli rideva in faccia rivolgendogli frasi gravemente irrispettose in relazione alla sua direzione di gara; inoltre il calciatore Antonellini reagiva in maniera inconsulta alla notifica dell’espulsione colpendo con calci e pugni la porta del suo spogliatoio. Per quanto precede la Corte ritiene che il reclamo non meriti accoglimento in quanto la squalifica deliberata dal Giudice sportivo del CRER, che ha giustamente considerato il comportamento del calciatore Antonellini come condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, risulta essere il frutto di una corretta interpretazione degli atti ufficiali così come di un’altrettanta corretta applicazione dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Calcio Cotignola il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo
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