C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 04.12.2024 – Delibera – Nr. 43 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAVEZZO Avverso squalifica del calciatore TOMMASO GRILLENZONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 75 del 27/11/2024 Gara: Medolla / Cavezzo del 24 novembre 2024

 

Nr. 43 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA CAVEZZO

Avverso squalifica del calciatore TOMMASO GRILLENZONI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 75 del 27/11/2024

Gara: Medolla / Cavezzo del 24 novembre 2024

La società ASD Polisportiva Cavezzo ha ritualmente impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare ammettendo che alla fine della gara, peraltro molto sentita in quanto vedeva impegnate le prime due squadre della classifica, ma che avrebbe avuto un andamento corretto sia in campo che fuori, il calciatore Grillenzoni è effettivamente andato dall’arbitro per chiedere spiegazioni in merito ad alcune sue decisioni; tuttavia, secondo la reclamante, il confronto fra arbitro e calciatore si sarebbe svolto in modo sereno e garbato non avendo il Grillenzoni profferito espressioni ingiuriose nei confronti dell’ufficiale di gara. Per suffragare la descritta versione dei fatti la Polisportiva Cavezzo chiede che siano ammesse le testimonianze e del medesimo tesserato Tommaso Grillenzoni e di un un proprio dirigente che avrebbe assistito all’episodio in questione, per poi concludere con la richiesta, in via principale, dell’annullamento della squalifica e in via subordinata, di una sua riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La Polisportiva Cavezzo che nel reclamo ha espressamente chiesto di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione in persona di un dirigente delegato dal Presidente della società, il quale si riporta ai motivi del proposto atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate riaffermando che la condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro attribuita al proprio tesserato non vi sarebbe stata. Letto il reclamo, udita la società reclamante, visionati gli atti ufficiali, la Corte non ammette le dedotte testimonianze in quanto mezzi di prova che in relazione alla fattispecie in esame sono preclusi dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia di processo sportivo. Per quanto concerne il merito del reclamo la Corte osserva che la tesi difensiva prospettata dalla Polisportiva Cavezzo è smentita dalle risultanze ufficiali che riportano in maniera chiara, precisa e inequivocabile la condotta gravemente irriguardosa e pure offensiva tenuta a fine gara dal calciatore Tommaso Grillenzoni del Cavezzo nei confronti dell’ufficiale di gara. Da quanto precede deriva che la squalifica deliberata dal Giudice sportivo regionale deve essere confermata essendo il frutto di una corretta interpretazione degli atti ufficiali così come di un’altrettanta corretta applicazione dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società Polisportiva Cavezzo il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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