C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 04.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE Nr. 48 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MASSA LOMBARDO CALCIO Avverso decisione che ha posto a carico della società i danni alla vettura dell’arbitro Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 33 del 13/11/2024 Gara: Massa Lombarda / Russi del 5 novembre 2024

CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE

Nr. 48 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MASSA LOMBARDO CALCIO Avverso decisione che ha posto a carico della società i danni alla vettura dell’arbitro

Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 33 del 13/11/2024

Gara: Massa Lombarda / Russi del 5 novembre 2024

La società ASD Massa Lombarda Calcio dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto ha depositato un tempestivo e rituale reclamo contro la decisione del Giudice sportivo di Ravenna che ha posto a carico della stessa società reclamante i danni riscontrati dall’arbitro sulla propria vettura al momento di lasciare l’impianto sportivo. Il Massa Lombarda contesta all’ufficiale di gara il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare nr. 12 del 2004 emanata dalla Lega Nazionale Dilettanti per regolamentare la custodia degli automezzi degli arbitri da parte delle società ospitanti. Al riguardo la reclamante sostiene che all’arrivo al campo sportivo il direttore di gara non avrebbe individuato il dirigente che svolgeva le funzioni di addetto all’arbitro, non avrebbe chiesto di parcheggiare la propria autovettura all’interno dell’impianto sportivo avendola invece lasciata nel parcheggio pubblico, non avrebbe provveduto a far controllare eventuali danni preesistenti e non avrebbe indicato il modello e il numero di targa della medesima vettura. Aggiunge inoltre il Massa Lombarda che il proprio dirigente che ha sottoscritto la dichiarazione di presa in consegna della vettura dell’arbitro, oltre a non ricoprire la funzione di dirigente addetto all’arbitro, non sarebbe tra i soggetti autorizzati alla firma nel nome e per conto dell’ASD Massa Lombarda. Per tutti i motivi come sopra riassunti la società reclamante chiede l’annullamento dell’impugnata delibera del Giudice sportivo di Ravenna. La società Massa Lombarda che nel reclamo ha chiesto di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione rappresentata da un dirigente con delega del Presidente, il quale si richiama alle motivazioni del proposto atto d’impugnazione e insiste affinché venga annullata la disposizione del Giudice sportivo relativa ai danni riportati dalla vettura dell’arbitro non avendo l’arbitro designato a dirigere l’incontro rispettato le vigenti norme che regolano la materia in esame. Letto il reclamo, udita la società reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, questo collegio ritiene che il reclamo del Massa Lombarda non meriti accoglimento valutando che nella fattispecie in questione la sostanza debba prevalere sulla forma e risultando manifesta la buona fede dell’ufficiale di gara. Occorre infatti rilevare che all’arrivo presso l’impianto sportivo dove era in calendario la gara Massa Lombarda / Russi valida per il Campionato Giovanissimi under 14, l’arbitro designato alla direzione di detta partita ha individuato un dirigente della società ospitante al quale ha dato in consegna le chiavi della propria autovettura contestualmente ottenendo, da parte del medesimo dirigente della Massa Lombarda, la sottoscrizione di una dichiarazione di custodia della vettura dalla quale risulta che a fine custodia erano presenti danni alla carrozzeria non presenti al momento dell’inizio della custodia. Con la sottoscrizione congiunta di detta dichiarazione si è costituito un valido contratto di deposito e il depositario, nel caso di specie il dirigente del Massa Lombarda, ha assunto le relative obbligazioni di cui all’articolo 1776 Codice Civile. Del mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di deposito dovrà rispondere, in solido con il dirigente che ha sottoscritto la dichiarazione in atti, anche la società di appartenenza di questi e quanto precede in forza dei principi fissati nell’articolo 6 Codice di Giustizia Sportiva. Per i sopra descritti motivi la disposizione del Giudice sportivo di Ravenna merita conferma e pertanto la società Massa Lombarda dovrà farsi carico del ristoro dei danni subiti dalla vettura dell’arbitro, ovviamente se e nella misura che dovessero essere richiesti e documentati, con la possibilità per la società di rivalersi nei confronti del proprio dirigente qualora ravvisasse la sussistenza delle condizioni giuridiche per l’esercizio di un’eventuale azione di regresso.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe indicato Pone a carico della società ASD Massa Lombarda il pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo

 

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