C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 11.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Nr. 52 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL. D. CRESPO CALCIO Avverso squalifica del calciatore ANTONIO CARMELO FACCENDA per 3 giornate di gara 2700 2700 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 39 del 28/11/2024 Gara: Crespo / Amaranto Castel Guelfo del 24 novembre 2024

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Nr. 52 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL. D. CRESPO CALCIO Avverso squalifica del calciatore ANTONIO CARMELO FACCENDA per 3 giornate di gara 2700 2700

Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 39 del 28/11/2024

Gara: Crespo / Amaranto Castel Guelfo del 24 novembre 2024

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER si è riunita in seduta straordinaria per esaminare il reclamo che la società Pol. D. Crespo ha ritualmente e tempestivamente proposto in via d’urgenza dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto. La reclamante richiede una riduzione della squalifica disposta dal Giudice sportivo di Bologna ai danni del proprio calciatore Faccenda sostenendo che questi, con la palla a distanza di gioco, avrebbe commesso un semplice fallo di gioco ai danni di un avversario tale da non poter essere configurato come una condotta violenta. Il reclamo del Crespo Calcio non merita accoglimento e l’impugnato provvedimento disciplinare deve essere confermato posto che dal referto arbitrale risulta che al 34° minuto del primo tempo il calciatore Antonio Carmelo Faccenda, maglia nr. 5 del Crespo Calcio, veniva espulso per aver colpito da tergo, a gioco in svolgimento, ma a palla lontana, con un violento calcio la gamba di un avversario facendolo cadere a terra. Tale azione descritta in modo chiaro dall’arbitro nel referto ufficiale di gara costituisce indubbiamente una condotta violenta che il Giudice di primo grado ha correttamente ricondotto alla fattispecie prevista dall’articolo 38 CGS e punita con la sanzione minima di tre giornate di squalifica.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società Pol. D. Crespo Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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