C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 30.12.2024 – Delibera – GARA: SPORTING SCANDIANO – VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO del 15/12/2024
GARA: SPORTING SCANDIANO – VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO del 15/12/2024
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°89 del 18/12/2024, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Virtus Castelfranco calcio, con il quale si lamenta un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, primo minuto del primo tempo, il Direttore di gara avrebbe semplicemente ammonito il portiere Soc. Sporting Scandiano, senza quindi espellerlo, dopo che quest’ultimo ha toccato con le mani la palla al di fuori della propria area di rigore privando, di conseguenza, il proprio attaccante di una evidente opportunità di segnare una rete. In conseguenza di quanto precede la Soc. Virtus Castelfranco Calcio chiede che la gara sia ripetuta. Considerato che, nel supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato che la fuoriuscita del portiere, ed il relativo tocco di mano al di fuori dell’area di rigore, ha interrotto una promettente azione d’attacco e NON una chiara occasione da rete, motivo per cui ha adottato il provvedimento disciplinare dell’ammonizione. Considerato che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo NON emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle 2929 2929 gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M.
Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: di NON accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Virtus Castelfranco calcio e, quindi, di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo al termine della stessa, ovvero SPORTING SCANDIANO – VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO 2 – 0 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Virtus Castelfranco Calcio.