C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 30.12.2024 – Delibera – GARA: SANTOS 1948 – COLORNO del 14/12/2024

GARA: SANTOS 1948 – COLORNO del 14/12/2024

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°89 del 18/12/2024, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Santos 1948, con il quale si lamenta un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante, al trentesimo minuto del secondo tempo, il Direttore di gara avrebbe ammonito il giocatore n° 5 della Soc. Santos 1948 (Sig. Scalia Filippo) e, poco dopo, espulso anche lo stesso per doppia ammonizione, nonostante non fosse in precedenza stato ammonito. In conseguenza di quanto precede la Soc. Santos 1948 chiede che sia annullata l’espulsione erroneamente comminata al calciatore sopra indicato e che la gara sia ripetuta. Considerato che, nel supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di avere ammonito due volte il giocatore n° 5 della Soc. Santos 1948; Considerato che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo NON emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.

P.T.M.

Visto anche l’ art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: di NON accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Santos 1948 e, quindi, di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo al termine della stessa, ovvero SANTOS 1948 – COLORNO 2 – 3  di addebitare il previsto contributo alla Soc. Santos 1948.

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