C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 30.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 57 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VECCHIAZZANO Avverso squalifica del calciatore ABDESSAMAD CHARAF per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 88 del 16/12/2024
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 57 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VECCHIAZZANO
Avverso squalifica del calciatore ABDESSAMAD CHARAF per 4 giornate di gara
Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 88 del 16/12/2024
Gara: Vecchiazzano / Savarna del 15 dicembre 2024 La società ASD Vecchiazzano ha ritualmente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo regionale ai danni del calciatore Abdessamad Charaf chiedendone l’annullamento o in subordine una congrua riduzione rapportata alla reale gravità dei fatti. A sostegno di tali richieste la società reclamante afferma che a fine partita il calciatore Charaf avrebbe avvicinato l’arbitro per chiedere spiegazioni in ordine ad alcune decisioni tecniche assunte durante l’incontro e che, non avendo ricevuto spiegazioni, si sarebbe allontanato senza profferire nessuna frase ingiuriosa e/o irriguardosa e senza aver assunto un comportamento aggressivo nei confronti dell’ufficiala di gara. La società Vecchiazzano che con il reclamo chiede espressamente di essere ascoltata, partecipa all’odierna riunione rappresentata dal vice Presidente della società il quale, dopo essersi richiamato alle motivazioni addotte a supporto del proposto atto d’impugnazione e alle conclusioni ivi precisate, ribadisce con fermezza che il calciatore Charaf non ha in nessuna circostanza realizzato la condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro della gara per la quale ha subito una squalifica che si ritiene profondamente ingiusta. Il reclamo non appare fondato e non può essere accolto perché la tesi difensiva del Vecchiazzano non trova conferma negli dagli atti ufficiali che in base alle norme federali fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare e dai quali atti risulta che dopo il termine dell’incontro il calciatore Abdessamad Charaf, maglia numero 11 del Vecchiazzano, rivolgeva all’arbitro un’espressione manifestamente irriguardosa in riferimento a una presunta situazione di fuorigioco che non sarebbe stata sanzionata. La condotta del calciatore Abdessamad Charaf, come riportata nel rapporto ufficiale di gara, risulta quindi correttamente inquadrata dal Giudice sportivo regionale nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 1 lettera a) con la sanzione minima della squalifica per 4 giornate di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma la delibera del Giudice Sportivo regionale Pone a carico della società ASD Vecchiazzano il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo
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