C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 30.12.2024 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE Nr. 58 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SANTAGATA SPORT Avverso sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 42 del 11/12/2024 Gara: Santagata Sport / Lugo 1982 del 7 dicembre 2024

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE Nr. 58 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SANTAGATA SPORT

Avverso sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3

Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 42 del 11/12/2024

Gara: Santagata Sport / Lugo 1982 del 7 dicembre 2024

Il reclamo della società Santagata Sport non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale poiché il relativo preannuncio per quanto inviato tramite PEC, risulta privo di sottoscrizione del legale rappresentante della società reclamante, circostanza dalla quale deriva, giusto l’insegnamento del Collegio di Garanzia dello Sport (confronta decisione 32/2022), l’inesistenza di un elemento essenziale per la validità dell’atto d’impugnazione e la conseguente nullità dell’intero procedimento.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile. Pone a carico della società ASD Santagata Sport il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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