C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 6 del 01.08.2024 – Delibera – Deferimento TFT–SD 19/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Isaac Oduro, Francis Addae e A.S.D. Udine Keepfit Club GA

Deferimento TFT–SD 19/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Isaac Oduro, Francis Addae e A.S.D. Udine Keepfit Club GA

 Il deferimento. Con atto del 27 giugno 2024, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1. il sig. Isaac Oduro, (Presidente della società A.S.D. Udine Keepfit Club GA): 2. Il sig. Francis Addae, (dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Udine Keepfit Club GA); 3. la società A.S.D. Udine Keepfit Club GA, per rispondere rispettivamente: - il sig. Isaac Oduro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Udine Keepfit Club GA: “della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Udine Keepfit Club GA, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore rimasto non identificato che ha partecipato con il nominativo del calciatore sig. Idris Mohamed alla gara Moimacco – Udine Keepfit Club GA del 14.1.2024, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società Udine Keepfit Club GA alla predetta gara del 14.1.2024, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, utilizzando il nominativo di altro calciatore tesserato; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore rimasto non identificato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa”; - il sig. Francis Addae, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Udine Keepfit Club GA “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Moimacco – Udine Keepfit Club GA del 14.1.2024 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra della società Udine Keepfit Club GA nella quale è indicato con il nominativo del calciatore sig. Idris Mohamed un calciatore rimasto non identificato che ha partecipato alla gara, attestando per giunta in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso”; - la società A.S.D. Udine Keepfit Club GA ”a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Oduro Isaac ed Addae Francis, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 2 luglio 2024 veniva fissata l’udienza di discussione del 24 luglio 2024 alla quale, all’ora stabilita, comparivano: la Procura Federale, in persona dell’Avv. Mario Taddeucci Sassolini mediante collegamento da remoto in video conferenza, nonchè i deferiti personalmente, entrambi assistiti dal sig. Alfred Yeboah (tesserato per la società) con compiti anche di traduttore. Istanze pre-dibattimentali: Prima dell’apertura del dibattimento tanto il sig. Isaac Oduro (per sè e per la società A.S.D. Udine Keepfit Club GA) che il sig. Francis Addae chiedevano di poter definire la loro posizione ai sensi dell’art. 127 C.G.S. concordando con il rappresentante della Procura Federale l’applicazione delle sanzioni disciplinari alle condizioni di cui all’art. 127 co. 4 CGS nelle misure di seguito indicate: - per il sig Isaac Oduro: sanzione finale = inibizione di mesi 4 (quattro). Sanzione base: inibizione di mesi 6 diminuita di 1/3;. - per il sig. Francis Addae: sanzione finale = inibizione di mesi 4 (quattro). Sanzione base: inibizione di mesi 6 diminuita di 1/3;. - per la società A.S.D. Udine Keepfit Club GA: sanzione finale = € 600,00 (seicento) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica. Sanzioni base: € 800,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotte per il rito. Il TFT, preso atto delle anzidette istanze, si riservava di deliberare in merito. La motivazione. Il presente deferimento segue alla conclusione dell’attività di indagine compiuta dalla P.F. dopo la ricezione degli atti inoltratile dal G.S.T. giusto quanto dallo stesso disposto col provvedimento adottato e pubblicato in C.U. LND FVG n. 72 del 2.02.2024 (a scioglimento di sua precedente riserva) relativamente alla gara Moimacco/Udine Keepfit Club. GA disputata il 14.01.2024 e valevole per il campionato di Seconda Categoria, s.s. 23/24. Questa la decisione (riportata per estratto) presa dal G.S.T. con l’anzidetto provvedimento all’esito del ricorso presentato dalla squadra ospitante che aveva lamentato la partecipazione alla partita, nelle fila della Udine Keepfit Club GA, di un “calciatore non identificato in possesso di un documento identificativo (tessera federale) appartenente ad altro soggetto tesserato” e per l’effetto chiesto la sanzione della sconfitta “a tavolino” della compagine avversaria (risultata peraltro vittoriosa sul campo): “ Il G.S.T. ...omissis ..... - attesa, pertanto, la non regolarità della posizione del suddetto calciatore [soggetto non identificato] e di conseguenza della gara stessa; - considerato che la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati (in quanto non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa) costituisce una grave violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4 C.G.S. e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità “…in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative”, come anche di recentemente confermato dalle Sezioni Unite del CFA (cfr. decisione n. 67 del 10 febbraio 2023); .... omissis .....

P.Q.M.

- accoglie il ricorso della ASD MOIMACCO e, per l’effetto, dispone la restituzione della relativa tassa; - commina la sanzione della perdita della gara a carico della Società UDINE KEEPFIT CLUB GA con il risultato di 3-0 in favore della Società ASD MOIMACCO; - attesa la gravità della condotta accertata, commina a carico della Società UDINE KEEPFIT CLUB GA altresì la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica nella presente stagione sportiva; - inibisce fino al 30.04.2024 il Sig. Francis ADDAE Dirigente Accompagnatore della Società UDINE KEEPFIT CLUB GA in occasione della gara in epigrafe; - dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché: (a) accerti la commissione di eventuali illeciti sportivi a carico della società UDINE KEEPFIT CLUB e/o a carico dei tesserati di quest’ultima; ... omissis.... “. Tale decisione non risulta essere stata impugnata. Trattandosi di provvedimento irrevocabile esso fa stato anche per quanto riguarda la circostanza che rileva in questa sede e che costituisce il presupposto delle condotte violative ascritte ai deferiti: vale a dire l’aver consentito la partecipazione alla gara di cui trattasi, tra le fila della Udine Keepfit GA, di un soggetto non individuato privo di regolare tesseramento e dunque non legittimato a prendervi parte, con la precisazione che la sua partecipazione all’incontro si era resa possibile utilizzando una tessera federale appartenente ad altro componente della squadra in regola col tesseramento. Risultando già assodato giuridicamente il fatto contestato, ritiene il collegio giudicante che la responsabilità dello stesso vada incontestabilmente ascritta a entrambi i deferiti: tanto al Sig. Isaac Oduro (Presidente della Udine Keepfit Club GA all’epoca dell’accaduto) quanto al Sig. Francis Addae (Dirigente Accompagnatore della squadra in occasione della gara di cui si discute) il comportamento avverso e maldisposto dei quali, a fronte della richiesta formulata dal Direttore di Gara (che al termine dell’incontro aveva vanamente espresso la volontà di verificare l’identità del calciatore n. 7 della squadra ospite e di accertarne la rispondenza a quella dichiarata nella lista dei giocatori), è quanto mai significativo: a) della piena consapevolezza, da parte loro, che quello schierato col nr. 7 non era un tesserato per la società e men che meno il calciatore titolare della correlativa tessera federale fornita all’arbitro, prima dell’incontro, insieme alla distinta di gara; b) dell’aver ciò nonostante essi consentito che il non tesserato (mai in seguito identificato) prendesse parte alla partita di cui si discute. La circostanza che ambedue, benché a conoscenza dell’invito palesato dall’arbitro, non abbiano inteso darvi adesione trova invero logica spiegazione unicamente nel voler impedire che il sospetto, sotteso alla richiesta del direttore di gara, trovasse conferma all’esito della verifica che lo stesso intendeva effettuare nei riguardi del calciatore sceso in campo col n.7 e del controllo circa la sua esatta identità. Fin troppo agevole osservare al riguardo che ove la posizione di quest’ultimo fosse stata regolare e non vi fosse stato nulla da nascondere, non vi era motivo per non dar sfogo alla richiesta esternata dall’arbitro; richiesta che avrebbe potuto trovare accoglimento quand’anche l’interessato (come pretestuosamente addotto dal dirigente accompagnatore per disattendere l’invito arbitrale) si fosse trovato effettivamente sotto la doccia al momento della sua formulazione. Terminata la doccia nulla vietava infatti alla persona della cui esatta identità il Direttore di Gara intendeva sincerarsi, di presentarsi presso quest’ultimo e fornire i chiarimenti del caso. Così come del pari nulla avrebbe vietato all’interessato di presentarsi spontaneamente, non appena possibile, dal Direttore di Gara per il riconoscimento, una volta che egli fosse stato opportunamente avvertito della richiesta a tale scopo avanzata dall’arbitro e spronato – come ci si sarebbe aspettati – dal suo Presidente, presente sul campo, a soddisfarla prontamente. In disparte ogni considerazione sulla “funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà correttezza e probità” (cfr ex multis CFA 0107 s.s. 2022-2023), emerge dall’istruttoria come proprio il Presidente della Udine Keepfit Cluib GA anzicché attivarsi per accondiscendere alla richiesta arbitrale, si sia prodigato verso i componenti della sua squadra per farli frettolosamente allontanare dall’impianto sportivo con la giustificazione di un clima asseritamente ostile di cui non vi è però alcun elemento di riscontro in atti che ne corrobori la veridicità (v. verb. audiz. 17.04.2024 del Sig. Addae dinnanzi alla P.F.). Il che sta indubbiamente a comprovare la piena contezza anche da parte sua della irregolarità della posizione del giocatore della sua squadra sceso in campo col n. 7. Non senza evidenziare comunque che la situazione di tensione (anche a volerne ipoteticamente ammettere l’esistenza) si sarebbe creata proprio a causa della posizione riguardante il calciatore n. 7 della Udine Keepfit Club GA e che ove si fosse data adesione alla richiesta arbitrale e dimostrato, quindi, di voler collaborare a far chiarezza in merito, ciò avrebbe senz’altro contribuito a rasserenare gli animi e l’ambiente. Detto questo non può tuttavia sfuggire che per la medesima condotta violativa a lui addebitata col deferimento, il dirigente accompagnatore risulta essere già stato specificamente sanzionato (con l’inibizione fino al 30.04.2024) dal G.S.T. con la sopra richiamata decisione. Ragion per cui nei confronti del sig. Francis Addae (già definitivamente giudicato per lo stesso fatto che gli viene oggi contestato) va dichiarato il proscioglimento in ossequio al generale principio del ne bis in idem, stabilito dall’art. 649 c.p.p. e valevole anche in ambito sportivo, in forza del quale è fatto divieto di sottoporre ad un nuovo giudizio la persona assolta o condannata in via definitiva per lo stesso fatto, anche se considerato diversamente per titolo, grado o circostanze. Analogo discorso vale giocoforza anche nei confronti della Udine Keepfit Club GA essa pure risultando essere già stata sanzionata con la penalizzazione di 4 punti in classifica dal G.S.T. con la statuizione di cui si è detto fondata sulla stessa premessa posta a base del presente deferimento: ovverossia l’inserimento in squadra di un componente non tesserato e dunque non legittimato a partecipare alla gara di cui trattasi. Ne deriva che l’istanza di definizione del procedimento formulata ai sensi dell’art. 127 CGS. può trovare accoglimento limitatamente alla posizione del Presidente della Udine Keepfit Club GA (con riferimento quindi alla sola condotta che rappresenta un novum rispetto a quelle già valutate dal G.S.T.) nei riguardi del quale ritiene il T.F.T. che la sanzione concordata tra le parti sia congrua e proporzionata alla gravità della violazione ascritta. All’addebito attribuito al Presidente, sig. Isaac Oduro, consegue la declaratoria della responsabilità diretta a carico della società da lui rappresentata la quale va invece assolta da quella prevista al comma 2 dell’art. 6 C.G.S. in ragione dell’avvenuto proscioglimento del sig. Francis Addae per i motivi sopra illustrati. Sanzione equa nei confronti della Udine Keepfit Club GA, che per quanto detto è tenuta a rispondere solo ai sensi del comma 1 dell’art. 6 C.G.S., risulta essere quella dell’ammenda di € 300,00 (trecento).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Isaac ODURO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 4 (quattro) mesi (sanzione base mesi sei) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto al Sig. Francis ADDAE, rigetta la richiesta ai sensi dell’art. 127 CGS per essere lo stesso già stato sanzionato per la medesima condotta e conseguentemente lo proscioglie dall’addebito odiernamente a lui ascritto; - quanto alla ASD Udine Keepfit Club GA, rigetta la richiesta ai sensi dell’art. 127 CGS per le ragioni di cui in motivazione e irroga alla stessa la sola sanzione di euro 300,00 di ammenda. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

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