C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 9 del 14.08.2024 – Delibera – Deferimento TFT-SD 01/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Roberto LABOLLITA, Slavisa BOZIC, Maurizio IERMANO, ASD NEW TEAM LIGNANO C5 e ASD C5 PALMANOVA
Deferimento TFT-SD 01/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Roberto LABOLLITA, Slavisa BOZIC, Maurizio IERMANO, ASD NEW TEAM LIGNANO C5 e ASD C5 PALMANOVA
Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1) il sig. Roberto LABOLLITA per rispondere della violazione degli artt. 4, co. 1, 11, co. 2, e 32 CGS “per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD C5 PALMANOVA, nonostante fosse a conoscenza che la residenza italiana del calciatore – poi annullata con un provvedimento di cancellazione della banca dati anagrafica del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) – era stata concessa sulla base di una dichiarazione di dimora abituale del calciatore rivelatasi non veridica, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Slavisa BOZIC di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD PALMANOVA, in posizione irregolare”; 2) il sig. Slavisa BOZIC per rispondere della violazione degli artt. 4, co. 1, e 32 CGS “per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD C5 PALMANOVA, in posizione irregolare ben conoscendo che la propria residenza italiana – poi annullata con un provvedimento di cancellazione della banca dati anagrafica da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) – era stata concessa sulla base di una dichiarazione di dimora abituale fatta dallo stesso e rivelatasi non corrispondente alla realtà”; 3) il sig. Maurizio IERMANO per rispondere della violazione degli artt. 4, co. 1, 11, co. 2, e 32 CGS “per avere lo stesso consentito al calciatore Slavisa BOZIC di indicare quale residenza in Italia al fine di poter ottenere il tesseramento la propria abitazione, ben sapendo che questa non era la dimora abituale del calciatore. La residenza concessa veniva poi annullata con un provvedimento di cancellazione dalla banca dati anagrafica da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)”; 4) l’A.S.D. C5 PALMANOVA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2, CGS “per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto LABOLLITA e Slavisa BOZIC, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”; 5) l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS “per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Massimo IERMANO, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”. Il calciatore BOZIC, prima dell’annullamento del certificato di residenza e della conseguente revoca del tesseramento, ha preso parte ad 11 gare del Campionato di serie C1 di Calcio a 5, nonché a 4 gare valevoli per la Coppa Italia Calcio a 5. Il deferimento trae origine dalla nota del 15.02.2024 del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale FVG con la quale è stato trasmesso alla Procura Federale il ricorso dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, nel cui contesto è stato evidenziato l’annullamento del certificato di residenza del sig. BOZIC da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro per continua irreperibilità dello stesso. Avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ha inteso presentare reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la quale – respinto il reclamo – ha ritenuto anch’essa di trasmettere gli atti alla Procura Federale, posto che “le dichiarazioni rese in udienza dal Presidente dell’A.S.D. C5 PALMANOVA hanno evidenziato chiaramente la piena contezza, in capo allo stesso, della fittizietà della residenza del calciatore” (decisioni pubblicate su C.U. n. 74 del 08.02.2024 e n. 84 del 05.03.2024 del Comitato Regionale FVG, presenti a fascicolo). La convocazione. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo l’udienza del 31.07.2024. Nel rispetto dei termini previsti dall’art. 93, co. 1, CGS l’A.S.D. C5 PALMANOVA ed il sig. LABOLLITA hanno depositato una memoria difensiva evidenziando, in sintesi, che: (i) non risulta dimostrata la piena conoscenza, in capo al sig. LABOLLITA, della fittizietà della residenza del sig. BOZIC, non potendo, per altro, essere soggette a controllo le dinamiche attinenti alla sfera privata dei singoli calciatori; (ii) l’applicazione dei criteri indicati dalla giustizia federale per la determinazione della sanzione in casi consimili, non potrebbe comunque comportare una sanzione superiore a 5 punti di penalizzazione e ad Euro 300,00 di ammenda. In sede di memoria, i deferiti hanno quindi concluso chiedendo il loro proscioglimento o (in subordine) l’applicazione di una misura disciplinare di giustizia che, qualora comprenda la penalizzazione in classifica, non sia superiore a punti 5 nel campionato 2024/2025 e, in caso di ammenda, non sia superiore ad Euro 300,00. Del pari, l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ed il sig. IERMANO hanno inteso depositare memoria difensiva evidenziando, in sintesi, che: (i) il sig. IERMANO, in assoluta buona fede, ha seguito l’iter per l’ottenimento del certificato di residenza del calciatore BOZIC in un momento in cui lo stesso calciatore si sarebbe potuto tesserare anche con l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5; una volta ottenuto il certificato di residenza lo ha poi solamente trasmesso all’A.S.D: C5 PALMANOVA per la formalizzazione del tesseramento in favore di quest’ultima; (ii) la violazione dell’art. 11, co. 2, CGS non è ascrivibile all’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, né al sig. IERMANO, posto che il calciatore cui è stato revocato il tesseramento è stato schierato da altra società; (iii) il richiamo all’art. 32 CGS da parte della Procura Federale è del tutto generico; in ogni caso, tanto l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, quanto il sig. IERMANO sono estranei all’attività di tesseramento del sig. BOZIC, il quale aveva comunque l’onere di verificare l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento presso la società che si occupava della relativa procedura; (iv) vi è una carenza di supporto probatorio a sostegno del deferimento. In sede di memoria, i deferiti hanno quindi concluso chiedendo il loro proscioglimento in quanto il fatto non sussiste, non costituisce violazione delle norme richiamate ed anche perché non è stata raggiunta la prova delle contestate violazioni. All’udienza del 31.07.2024, all’ora fissata per la convocazione, sono risultati presenti: il dott. Luca Ricatto, quale Rappresentante della Procura Federale; il dott. Cristian Tulissi per l’A.S.D. C5 PALMANOVA, nonché per il sig. LABOLLITA, quest’ultimo personalmente presente, anche in rappresentanza del sig. BOZIC ai fini della definizione della sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS, giusta dimessa procura speciale; l’avv. Nicola Paolini per l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, nonché per il sig. IERMANO. Le istanze pre-dibattimentali. Prima dell’apertura del dibattimento, il sig. LABOLLITA, in qualità di procuratore speciale del sig. BOZIC, ha chiesto di poter definire la posizione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 127 CGS, concordando con il Rappresentante della Procura Federale, che ha prestato il relativo consenso, l’applicazione della sanzione disciplinare della squalifica di mesi 4 (sanzione base mesi 6). Il dibattimento e le conclusioni. Preso atto della dichiarazione resa dagli altri deferiti di non essere interessati ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell’art.127 CGS, è stato quindi aperto il dibattimento. La discussione è stata condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio. Le parti hanno inteso richiamarsi, sostanzialmente, alle argomentazioni svolte in sede di deferimento ed in sede di memorie difensive. E’ intervenuto nella discussione anche il sig. LABOLLITA, il quale ha rappresentato il personale disagio creato dalla situazione, rilevando di non aver mai subito alcuna sanzione disciplinare nel corso dei 24 anni di attività in società (in tutti i possibili ruoli) e di aver operato in assoluta buona fede. Il sig. LABOLLITA ha altresì rilevato che una significativa penalizzazione di punti in classifica potrebbe comportare la mancata iscrizione dell’A.S.D. C5 PALMANOVA al prossimo campionato, visto il ridotto numero di squadre (9 o 10) e la conseguente impossibilità di recuperare, nelle gare disponibili, una sanzione particolarmente afflittiva. All’esito della discussione, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto: - per il sig. LABOLLITA 12 mesi di inibizione; - per il sig. IERMANO 12 mesi di inibizione; - per l’A.S.D. PALMANOVA C5 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza 2024/2025 ed Euro 1.000,00 di ammenda; - per l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 Euro 300,00 di ammenda. L’A.S.D. PALMANOVA C5 ed il sig. LABOLLITA hanno concluso come da memoria difensiva. L’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 ed il sig. IERMANO hanno concluso per il proscioglimento o, in subordine, per l’applicazione, in capo al sig. IERMANO, di una sanzione minore rispetto a quella richiesta dal Rappresentante della Procura Federale. La motivazione. Il Tribunale Federale Territoriale rileva, in primo luogo, che la fittizietà della residenza del sig. BOZIC è da assumersi, nel caso di specie, quale circostanza fattuale incontestabile. Ed invero – in disparte il provvedimento amministrativo di annullamento, con effetti retroattivi, del certificato al tempo ottenuto – è da intendersi pacifico il fatto che il sig. BOZIC, presso l’indirizzo di Lignano Sabbiadoro, non abbia mai inteso fissare la propria abituale dimora. Dirimenti, sul punto: le plurime assenze agli accessi “di comodo” fissati dai Vigili Urbani; il mancato ritiro della corrispondenza; la necessità (dichiarata) di ottenere una residenza in Italia ai soli fini del tesseramento e, non ultimo, la condotta processuale tenuta dal sig. BOZIC, il quale ha inteso concordare la sanzione con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 CGS, senza mai nemmeno adombrare (e la considerazione vale per tutti i deferiti) quali fossero le – diverse – esigenze (ad esempio: lavorative o altre) che richiedevano la permanenza abituale in Italia dello stesso. Ciò posto, è da intendersi del pari pacifico il fatto che il sig. LABOLLITA era nella piena consapevolezza della fittizietà della residenza del sig. BOZIC. Agli effetti, per quanto già rilevato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, chiamata a decidere sul reclamo presentato dall’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, in sede di udienza “il Presidente dell’A.S.D. C5 PALMANOVA ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza del fatto che il sig. BOZIC vive abitualmente in Slovenia e che la residenza dello stesso è stata fissata a Lignano Sabbiadoro, presso il sig. IERMANO, Vice Presidente dell’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, al solo fine di ottenere il tesseramento del calciatore. Il tutto con l’accordo che il sig. IERMANO avrebbe dovuto avvertire il sig. BOZIC del giorno in cui la Polizia Municipale avrebbe effettuato i relativi controlli, solitamente anticipati da preavviso” (documento agli atti). Tale decisione non risulta essere stata impugnata. Trattandosi di provvedimento irrevocabile, essa fa stato anche con riguardo alla circostanza di fatto che rileva in questa sede (i.e.: consapevolezza della fittizietà della residenza) e che costituisce uno dei presupposti delle condotte ascritte ai deferiti. Va detto, per altro, che in sede di memoria difensiva il sig. LABOLLITA non ha mai negato e/o ritrattato tale dichiarazione confessoria, essendosi limitato a rilevare che – per quanto emerso dalle indagini condotte dalla Procura Federale – l’atto di deferimento si fonderebbe sulla “presunzione” mai dimostrata che egli fosse pienamente a conoscenza della fittizietà della residenza del calciatore. In senso contrario, sia sufficiente il richiamo al valore probatorio attribuibile alla dichiarazione confessoria resa in sede giudiziale (cfr. art. 2733 c.c., che attribuisce effetto di prova legale alla confessione resa in giudizio; cfr. Cass. Pen. n. 22001/2023, secondo cui la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la rende, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, ove si possano escludere intendimenti inquinanti). E’ da rilevarsi, per altro, che il sig. BOZIC, sentito dalla Procura Federale, ha dichiarato che il sig. LABOLLITA ha preso contatti con il sig. IERMANO per consentire allo stesso sig. BOZIC di fissare la residenza a Lignano Sabbiadoro al solo scopo di ottenere il certificato da produrre in sede di richiesta di tesseramento (un tanto nel contesto di un più ampio accordo che comprendeva anche il calciatore KOVACIC, poi tesseratosi con l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, il quale ha mantenuto la residenza presso l’abitazione del sig. LABOLLITA). Per quanto dichiarato dal sig. BOZIC, inoltre, il sig. IERMANO avrebbe rassicurato quest’ultimo in merito alla “facile soluzione” delle pratiche amministrative, posto che egli “conosceva i Vigili e il Vice Sindaco di quel Centro era suo fratello” e che lo stesso sig. IERMANO, quanto agli accessi di controllo, avrebbe “informato telefonicamente” il sig. BOZIC. In sede di audizione, il sig. IERMANO ha confermato l’accordo intercorso con il sig. LABOLLITA, rimarcando di aver consentito al sig. BOZIC – che nemmeno conosceva – di fissare la residenza presso la propria abitazione solamente “per ottenere il certificato di residenza in Italia per poi essere tesserato alla FIGC e poter allenare la squadra dell’ASD C5 Palmanova”. A giudizio del Tribunale Federale Territoriale, quindi, il quadro probatorio assume dei contorni sufficientemente chiari e definiti, tali da sostenere, seppure con le precisazioni di cui infra, la fondatezza dell’atto di deferimento. Ed invero, secondo i criteri (probabilistici) che sorreggono l’onere della prova in ambito sportivo, è dato affermare che nella vicenda di specie vi sia stato un concorso di persone nell’illecito sanzionato dall’art. 32, co. 2, CGS, in quanto ciascuno dei deferiti (persone fisiche) ha contribuito – con apporto causalmente adeguato e/o sufficiente – a far ottenere al calciatore BOZIC il tesseramento per l’A.S.D. PALMANOVA C5 in violazione delle vigenti disposizioni federali. Il tesseramento, per quanto previsto dall’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2021, altro non è se non l’atto formale con il quale una persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva. Tale autorizzazione è passibile di revoca nei casi previsti dall’ordinamento federale. In particolare, ai sensi dell’art. 42, lett. a), NOIF, il tesseramento può essere revocato per sua invalidità e/o illegittimità laddove, come nel caso di specie, risulti acclarata una carenza documentale esiziale, qual è l’assenza del (valido) certificato di residenza richiesto dall’art. 40-quinquies, co. 1, 2), lett. b), NOIF per il tesseramento di calciatori cittadini di Paesi aderenti all’UE/EEE (il sig. BOZIC ha cittadinanza Slovena). Se il tesseramento è da reputarsi invalido e/o illegittimo nel caso in cui il certificato di residenza – che la richiesta di tesseramento sottende – venga annullato per carenza dei presupposti legittimanti (nel caso: per difetto di residenza abituale dell’interessato), è da intendersi che tutti i soggetti che abbiano contribuito, con un apporto di adeguata efficienza causale, al conseguimento di quel certificato debbano reputarsi compartecipi dell’illecito sanzionato dall’art. 32, co. 2, CGS, il quale si riferisce, genericamente, alle “attività inerenti al tesseramento” e non già alla sola richiesta formale di tesseramento. Ciò posto, non par dubbio che il sig. LABOLLITA risulti responsabile della violazione della citata disposizione, in quanto lo stesso non solo ha concordato con il sig. IERMANO la fissazione della residenza (fittizia) del sig. BOZIC, ma ha anche utilizzato il certificato di residenza così ottenuto nella piena consapevolezza della fallacia dei relativi presupposti. Il sig. IERMANO per contro, in ottemperanza all’accordo intercorso con il sig. LABOLLITA, ha consentito ad un soggetto che mai aveva incontrato prima, di fissare la residenza presso la propria abitazione, assicurando il rapido disbrigo delle pratiche burocratiche grazie a delle conoscenze presso l’Amministrazione Comunale e con l’intesa che, nel caso di controlli da parte della Polizia Municipale, egli avrebbe opportunamente avvertito l’interessato (cfr. dichiarazioni rilasciate dal sig. BOZIC). Il tutto al solo e dichiarato fine di consentire al calciatore di ottenere il tesseramento federale (presumibilmente anche per un iniziale interesse diretto, posto che, per quanto rilevato dalla difesa del sig. IERMANO, vi era anche la possibilità che il calciatore si potesse tesserare per l’A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5). La colpa del sig. IERMANO, quindi, non è quella di “aver trasmesso un certificato di residenza (valido) del calciatore alla società Palmanova che aveva urgenza di tesserare il calciatore” (così a pag. 5 della memoria difensiva), ma – e del tutto diversamente – di aver consentito al sig. BOZIC di fissare una residenza fittizia presso la propria abitazione, ben sapendo che un tanto era funzionale al solo ottenimento del certificato necessario per il perfezionamento della pratica di tesseramento di quest’ultimo. Significativo rimane, tra gli altri, il fatto che il sig. IERMANO rilevi di aver (lui) deciso di richiedere la residenza del sig. BOZIC presso la propria abitazione (pag. 3 della memoria difensiva), senza mai rilevare perché (ossia: per quale concreta ragione, diversa dalla mera esigenza di tesseramento) il sig. BOZIC avrebbe dovuto fissare in quel luogo la propria residenza abituale. Come detto, il sig. BOZIC ha inteso concordare con la Procura Federale l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS. Il Tribunale Federale Territoriale, nel caso di accordo tra Procura Federale ed incolpato per la richiesta di applicazione di una sanzione in misura ridotta, è chiamato a valutare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione concordata. Sul punto, si rileva che è da reputarsi corretta la qualificazione del fatto in contestazione in termini di violazione dei doveri e divieti in materia di tesseramento e, in genere, dei principi di lealtà, correttezza e probità. Agli effetti, nella pratica di tesseramento, il soggetto tesserando non riveste un ruolo meramente passivo, avendo egli l’onere, di verificare l’andamento della relativa attività in osservanza delle regole federali (CFA, 058/2022-2023). Nel caso di specie risulta pacifico che il sig. BOZIC era pienamente al corrente dell’accordo intercorso tra il sig. LABOLLITA ed il sig. IERMANO ed egli ha conseguentemente accettato l’utilizzo – ai fini del suo tesseramento – di un certificato di residenza basato su presupposti non veritieri. Avuto riguardo al numero di gare (15) cui il calciatore ha partecipato prima della revoca del tesseramento, pare congrua la sanzione base di mesi 6 di squalifica, alla quale, ai sensi dell’art. 127 CGS, è stata applicata la diminuente normativamente prevista. Quanto al sig. LABOLLITA, si rileva che allo stesso non può essere direttamente contestata, come emerge dall’atto di deferimento, la violazione di cui all’art. 11, co. 2, CGS, posto che tale disposizione si riferisce ad un illecito proprio della società. In applicazione del principio di specialità, la violazione dell’art. 4, co. 1, CGS appare, poi, recessiva rispetto alla contestazione della violazione della disposizione di cui all’art. 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, di cui il sig. LABOLLITA deve essere effettivamente chiamato a rispondere. Agli effetti – se pure la disposizione di cui all’art. 4, co. 1, CGS, nella sua generale connotazione, potrebbe concernere la condotta di utilizzo, nelle gare, del calciatore cui è stato revocato il tesseramento, mentre la disposizione di cui all’art. 32, co. 2, CGS solo quella del tesseramento irregolare in sé – è stato acutamente rilevato che, in realtà, il Presidente dell’associazione assume una “funzione di garanzia” nei confronti dell’ordinamento sportivo (e dei suoi soggetti), tanto che egli può essere chiamato a rispondere, anche solamente per quanto previsto dall’art. 32, co. 2, CGS, con riguardo a tutte le gare contrassegnate dalla illecita utilizzazione del calciatore deferito, a fronte della revoca del tesseramento per irregolarità imputabile al Presidente stesso (CFA, n. 107/2022-2023). La sanzione richiesta dalla Procura Federale per il sig. LABOLLITA (12 mesi di squalifica) pare tuttavia sproporzionata rispetto a quella indicata, quale sanzione base, a carico del sig. BOZIC. Il Tribunale Federale Territoriale, sul punto, ritiene che la condotta del sig. BOZIC possa reputarsi analoga – per gravità – a quella del sig. LABOLLITA, di talché risulta del tutto congrua l’applicazione, a carico di quest’ultimo, della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei). Al sig. IERMANO, analogamente, non può essere contestata la violazione di cui all’art. 11, co. 2, CGS. Ciò non solo per quanto dianzi riportato in punto di illecito proprio, ma anche perché, come correttamente rilevato dalla difesa del sig. IERMANO, quest’ultimo non ha responsabilità alcuna rispetto all’effettivo schieramento – in campo – del calciatore BOZIC nelle 15 gare indicate dalla Procura Federale. La condotta del sig. IERMANO, come detto, rileva più a monte a titolo di concorso nella violazione di cui all’art. 32, co. 2, CGS, ponendosi quale antecedente (causalmente adeguato) rispetto alla violazione delle disposizioni relative ai tesseramenti federali. Le eccezioni in punto di genericità del richiamo, da parte della Procura Federale, alla disposizione di cui all’art. 32 CGS non paiono dirimenti, posto che, agli atti, vi è una chiara indicazione dei fatti per i quali si è inteso procedere, tanto che la stessa difesa del sig. IERMANO ha inteso “restringere il campo al solo contesto dei tesseramenti”, sviluppando, sul punto, articolate argomentazioni. Avuto riguardo alla condotta del sig. IERMANO, il quale ha concorso alla sola fase iniziale dell’illecito (seppure in modo rilevante), il Tribunale Federale Territoriale ritiene congrua l’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, anche in ragione dell’atteggiamento collaborativo tenuto dallo stesso in sede di indagine. Quanto all’A.S.D. PALMANOVA C5, si osserva che la Procura Federale non ha inteso deferire (formalmente) l’associazione sportiva per la violazione dell’art. 11, co. 2, CGS, pur avendo richiesto la penalizzazione di punti in classifica sulla base della disposizione predetta. Al riguardo, si osserva che l’obbligo di contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la sua qualificazione sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa (CFA n. 45/2019-2020; CFA n. 55/2019-2020). Nel caso di specie, alcuna eccezione è stata sollevata, al riguardo, dalla difesa dell’A.S.D. PALMANOVA C5, la quale, per contro, ha svolto compiute ed articolate argomentazioni sul tema – in particolare – della gradazione della sanzione di cui all’art. 11, co. 2, CGS, rispetto ad una circostanza di fatto chiaramente enunciata dalla Procura Federale. In punto di determinazione della misura della sanzione, al Tribunale Federale Territoriale è noto l’orientamento espresso dalla giustizia federale nel caso di comportamenti reiterati posti in violazione della disposizione di cui all’art. 11, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CFA n. 67/2022-2023 e, adesivamente, tra le altre: CFA n. 70/2022- 2023; CFA n. 107/2022-2023; CFA n. 124/2022-2023), nonché il generale onere di coerenza chiamato a sorreggere i precedenti di sistema. In applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, è stato affermato che: (a) la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore cui la Federazione ha revocato il tesseramento (per effetto di irregolarità imputabile alla società stessa) incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il calciatore, con la precisazione che (b) in applicazione del principio di proporzionalità, la misura della sanzione della penalizzazione di punti in classifica, per le violazioni “ulteriori” rispetto alle prime 5 considerate, può essere ridotta – “in linea di massima” ed apprezzate le circostanze del caso (così CFA n. 124/2022-2023) – in misura non superiore al 50% laddove la violazione sia stata commessa in campionati precedenti rispetto a quello in corso. Nel caso di specie, risulta che il calciatore BOZIC abbia partecipato a 15 gare complessive (tra Campionato e Coppa Italia) in manifestazioni sportive già concluse. Ne deriva che, per quanto stabilito dai precedenti considerati, la penalizzazione di 10 punti in classifica (punti 5 + punti 10 / 2) potrebbe considerarsi coerente con i precedenti di sistema. Non si ritiene, tuttavia, che l’asettica applicazione di un criterio matematico possa sostituire in toto la valutazione discrezionale e prudenziale rimessa agli organi della giustizia sportiva dall’art. 12, co. 1, CGS nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare nel caso concreto (cfr. CSA n. 70/2022-2023, secondo cui “questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo. E ciò tanto più in caso di incontri disputati in campionati dilettantistici”). Detto criterio funge – certamente – da parametro orientativo, anche per le richiamate ragioni di coerenza, ma non si ritiene esso possa rimanere assolutamente vincolante, al di là di ogni specifica considerazione. Nel caso di specie, il Tribunale Federale Territoriale (applicando, comunque, il criterio anzidetto quale base parametrale) ha inteso valorizzare, anche nell’ottica della effettività ed afflittività della sanzione, la composizione del Campionato di Calcio a 5, serie C1, s.s. 2024/2025, organizzato dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, il quale vedrà ai nastri di partenza 9 o 10 squadre. Il ridotto numero di gare di Campionato legittima una (ulteriore) riduzione della sanzione, rispetto a quella minima “matematicamente” determinata, posto che in ogni competizione sportiva deve essere reso quantomeno possibile, ai soggetti partecipanti, di recuperare – con l’impegno agonistico – eventuali penalizzazioni d classifica. Il ridotto numero delle squadre iscritte è atto a determinare, per altro, un effetto amplificante della sanzione. In ragione di un tanto, il Tribunale Federale Territoriale reputa congrua la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica a carico dell’A.S.D. C5 PALMANOVA, da scontarsi nel campionato di competenza 2024/2025 per quanto previsto dall’art. 8, co. 1, lett. g), CGS. Analoghe considerazioni possono essere svolte per l’applicazione della sanzione dell’ammenda da irrogarsi all’A.S.D. C5 PALMANOVA ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS, in relazione alla condotta ascritta al legale rappresentante della stessa. Detta sanzione, avuto riguardo ai citati precedenti, potrebbe essere determinata “matematicamente” nella misura minima di Euro 1.000,00 (Euro 500,00 + Euro 500,00 / 2). Anche in tal caso, il Tribunale Federale Territoriale ha inteso applicare una ulteriore diminuzione, ai sensi dell’art. 13, co. 2, CGS, non solo per la ridotta capacità economica delle associazioni di calcio a 5 (che, già di per sé, esigerebbe una dosimetria sanzionatoria proporzionata alla predetta capacità), ma anche perché il legale rappresentante della stessa è soggetto che opera in ambito sportivo da oltre un ventennio senza mai aver subito sanzioni disciplinari; la qual cosa, se pure riguarda strettamente la persona del legale rappresentante dell’associazione e non già l’associazione sanzionata, è da considerare – si ritiene – con un qualche favore, anche in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS, la responsabilità dell’associazione deriva, nel caso, proprio dalla condotta del legale rappresentante. In ragione di un tanto, il Tribunale Federale Territoriale reputa congrua la sanzione della ammenda di Euro 800,00, ivi compresa la responsabilità ex art. 6, co. 2, CGS in relazione alla condotta del sig. BOZIC, in forza del richiamato concorso di persone nel reato. Con riferimento, infine, alla A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, si reputa corretta l’invocazione della responsabilità della stessa ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS, posto che il sig. IERMANO, per quanto risulta dai documenti dell’anagrafe federale, aveva al tempo, il potere di rappresentare quest’ultima (pur essendone il vice presidente). Avuto riguardo alla sanzione irrogata al sig. IERMANO, si ritiene congrua la richiesta della Procura Federale in ordine alla applicazione della sanzione, in capo all’associazione sportiva, di Euro 300,00 di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD: - quanto al sig. Roberto LABOLLITA, ritenuta la responsabilità dello stesso ai soli sensi dell’art. 32, co. 2, CGS, irroga al medesimo la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei); - quanto al sig. Slavisa BOZIC, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 4 (quattro), sanzione base mesi 6 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto al sig. Maurizio IERMANO, ritenuta la responsabilità dello stesso ai sensi dell’art. 32, co. 2, CGS, irroga al medesimo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); - quanto alla A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell’art .6, co. 1, CGS, irroga alla stessa la sanzione di Euro 300,00 (trecento/00); - quanto alla ASD C5 PALMANOVA, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell’art. 11, co. 2 CGS e applicate le attenuanti come in motivazione, irroga alla stessa la sanzione di punti 8 (otto) di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza 2024/2025, e altresì l’ammenda di Euro 800,00 (ottocento/00) ai sensi dell’art. 6, co. 1, CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2, CGS, pubblichi senza indugio la decisione e poiché, ai sensi dell’art. 51, co. 4, CGS, la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.
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