C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 34 del 10.10.2024 – Delibera – Deferimento TFT–SD 02/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società ASD Bisiaca Romana

 

Deferimento TFT–SD 02/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società ASD Bisiaca Romana

Il deferimento. Con atto del 16 settembre 2024, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la Società A.S.D. Bisiaca Romana (già U.S.D. Bisiaca A.S.D.), “a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere alcuni propri tesserati che si trovavano all’interno dello spogliatoio al termine della gara Bisiaca – Vesna dell’11.3.2024, conclusasi con il risultato di 0 a 3 in favore della squadra ospite, proferito all’indirizzo dei calciatori avversari la seguente testuale espressione: [omissis]”. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 17 settembre 2024 è stata fissata l’udienza del 09.10.2024. Il dibattimento e le conclusioni. Alla riunione del 09.10.2024 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché, per i deferiti, la sig.ra Anna LOVISI, Presidente della ASD BISIACA ROMANA. La Società deferita, per il tramite dell’avente titolo e legale rappresentante, ha chiesto di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: - ammenda di euro 466,67 (sanzione base euro 700,00). Il rappresentante della Procura Federale ha aderito a tale istanza. La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo anzi stata ammessa espressamente dagli interessati. Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l’accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti, anche in considerazione della successiva condotta della Società, pienamente consapevole del disvalore di quanto oggetto di contestazione e impegnata in azioni positive, preordinate a impedire per il futuro la verificazione dei deprecabili episodi, oggetto di odierno deferimento, quali l’avere immediatamente adottato, subito dopo gli accadimenti de quibus, provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati, condannando fermamente ed espressamente il comportamento dei propri calciatori. Al riguardo, è bene richiamare all’attenzione la circostanza – evidenziata nella stessa relazione conclusiva della Procura Federale – per cui la Presidente della ASD BISIACA ROMANA aveva subito preteso che le venissero indicati i responsabili della frase oggetto di contestazione, ma poiché aveva riscontrato un atteggiamento omertoso, aveva deciso di punire tutta la squadra, non facendole disputare la successiva gara in calendario. In data 16.03.2024, la Presidente aveva reso pubblico un comunicato stampa, consegnato alle società partecipanti al campionato, nel quale aveva manifestato la propria intenzione, poi attuata, di non far disputare la gara in programma il 16.03.2024 a Trieste, contro il SAN GIOVANNI, proprio con lo scopo di punire la propria squadra per le frasi discriminatorie pronunciate al termine della gara con il VESNA, “in considerazione che la BISIACA è una società multietnica che persegue finalità di inclusione”. A seguito della mancata disputa della gara in programma il 16.03.2024, valevole per il campionato Juniores U19 Provinciale, il GST irrogava alla BISIACA la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0 a favore del SAN GIOVANNI, con ammenda di euro 50,00, per prima rinuncia (rif. CU n. 68 del 21.03.2024). A seguito dell’emissione del comunicato, il Presidente del VESNA sentiva telefonicamente la Presidente LOVISI, “per complimentarsi per la gestione della vicenda, facendo presente di aver vissuto esperienze analoghe in tanti anni di presidenza, ma era la prima volta che un presidente, non a caso donna, ammetteva la responsabilità e prendeva una decisione importante per lo sport e l’educazione dei ragazzi”. Da quanto sopra, pertanto, risulta come – per la buona volontà e il profondo senso civico di tutti gli interessati – si sia giunti a una piena riconciliazione, traendo occasione dal deprecabile episodio per farne esemplare strumento di educazione e di crescita per tutto l’ambiente. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi, alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto alla ASD Bisiaca Romana, aderisce alla richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS e irroga alla stessa la sanzione di euro 466,67 di ammenda (sanzione base euro 700,00), con definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi, alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

 

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