R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 11.10.2024 – Delibera – CS-5/2024-2025: RECLAMO del Calciatore Sig. VENTURINI Rocco (Campionato di Promozione Gir. B gara ASD CORMONESE – ASD SANGIORGINA del 21.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 29 del Comitato Regionale FVG del 26.09.2024
CS-5/2024-2025: RECLAMO del Calciatore Sig. VENTURINI Rocco (Campionato di Promozione Gir. B gara ASD CORMONESE – ASD SANGIORGINA del 21.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 29 del Comitato Regionale FVG del 26.09.2024
Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 29 del 26.09.2024, il G.S.T., in relazione alla gara ASD CORMONESE – ASD SANGIORGINA, disputata nell’ambito del Campionato di Promozione Gir B, in data 21.09.2024, disponeva nei confronti del giocatore VENTURINI ROCCO (SANGIORGINA) la SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE, perché al termine della gara danneggiava volontariamente con un calcio la porta dello spogliatoio dedicato alla squadra ospite (ASD CORMONESE). Avverso il suddetto provvedimento, il calciatore depositava regolare reclamo. All’ora fissata per la convocazione è presente l’avv N. Paolini, (con procura in atti), che si richiama al reclamo e alle conclusioni ivi riepilogate, in particolare, chiedendo di rivalutare il provvedimento disciplinare inflitto dal Giudice Sportivo LND CR FVG con C.U. n. 29 del 26/09/2024, che ha squalificato il calciatore Rocco Venturini per tre gare effettive, applicando una minor squalifica ritenuta più congrua, quantificabile nel presofferto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, più adeguata ai fatti realmente accaduti e che tenga in considerazione le difese e riflessioni sin qui ampiamente riportate, nonché le circostanze attenuanti indicate e previste dall’art. 13 C.G.S. Il reclamo è fondato e va accolto, nei termini che seguono. Innanzi tutto, occorre precisare che le condotte sanzionate non sono state contestate dal reclamante, ferma la considerazione per cui il referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata. La contestazione piuttosto verte sull’interpretazione datane dal G.S.T. scrivendo: “Perché al termine della gara danneggiava volontariamente con un calcio la porta dello spogliatoio dedicato alla squadra ospite”, mentre dal referto arbitrale si evince che il calciatore si è limitato a colpire una porta di ferro, ma in assenza di danno alcuno. La qualificazione dei fatti da parte del G.S.T non appare dunque corretta. In quest’ottica la rilettura dell’episodio oggetto della squalifica di cui al reclamo, sebbene tesa a ridurre la gravità della condotta posta in essere dal calciatore, si ritiene convincente. La “volontarietà” va infatti circoscritta allo sfogo culminato nel calcio inflitto alla porta dello spogliatoio, gesto senz’altro riprovevole perché connotato da forte aggressività che però, pur rientrando nell’alveo dell’art 39 CGS comma 1 (condotta gravemente antisportiva), anche in presenza di un danno non meglio specificato / quantificato, si ritiene di poter sanzionare nei limiti del minimo edittale previsto e, dunque in 2 giornate di squalifica effettive, peraltro già scontate.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta per quanto di ragione la fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la sanzione in 2 (due) giornate di squalifica. Dispone la restituzione del contributo, da effettuarsi a cura della Segreteria. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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