R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17.10.2024 – Delibera – CS-4/2024-2025 RECLAMO della Società ASD AZZURRA PREMARIACCO (Campionato di Eccellenza gara POL. TAMAI – ASD AZZURRA PREMARIACCO del 18.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 26 del Comitato Regionale FVG del 20.09.2024
CS-4/2024-2025 RECLAMO della Società ASD AZZURRA PREMARIACCO (Campionato di Eccellenza gara POL. TAMAI – ASD AZZURRA PREMARIACCO del 18.09.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 26 del Comitato Regionale FVG del 20.09.2024
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 26 del 20.09.2024, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della inibizione fino al 18.11.2024 a carico del sig. Cristian FERRO, dirigente tesserato per l’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO (Campionato di Eccellenza, gara Polisportiva Tamai – Azzurra Premariacco) in quanto “espulso a gara terminata per aver protestato con veemenza nei confronti dell’AA1 proferendo reiteratamente diverse espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 20.09.2024 con richiesta di accesso ai documenti di gara, il sig. FERRO e l’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO – ricevuti gli atti in data 23.09.2024 – hanno ritualmente proposto reclamo in data 27.09.2024, rilevando, in sintesi, che quanto riportato a referto risulterebbe in verità fallace posto che, per quanto riferito da diverse persone presenti all’episodio, il sig. FERRO si sarebbe limitato a sedare le proteste in corso, muovendo al contempo una semplice critica all’operato del Direttore di Gara, il quale, in quel frangente, avrebbe in qualche modo provocato la reazione dello stesso sig. FERRO apostrofando con la frase “siete inadeguati” tutti i componenti della formazione dell’A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO. Al reclamo sono state allegate 5 dichiarazioni sottoscritte da persone asseritamente presenti al momento dei fatti (4 tesserati ed uno spettatore). In ragione di un tanto, i reclamanti hanno richiesto l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale ovvero, in via subordinata, la rideterminazione in diminuzione della sanzione, anche tenuto conto dell’attenuante di cui all’art. 13 CGS. In via istruttoria è stata chiesta l’audizione dei soggetti di cui sono state allegate le dichiarazioni scritte. All’udienza del 09.10.2024 sono comparsi l’avv. PESCE per i reclamanti e, personalmente, il sig. FERRO. L’avv. PESCE, richiamandosi ai contenuti del reclamo, ha evidenziato la necessità di ridimensionare il fatto nei suoi esatti termini, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali allegate. Il sig. FERRO, seppur dichiaratosi dispiaciuto per quanto accaduto, ha evidenziato come il tutto sia nato da una frase riferita dall’arbitro, rispetto alla quale egli ha successivamente reagito. Il reclamo è da reputarsi infondato in ragione dei motivi che seguono. La Corte Sportiva d’Appello rileva che, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che – proprio in ragione della prerogativa della fidefacenza ad essi attribuita ex lege – deriva, da un lato, che gli episodi descritti nel referto arbitrale di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta sono da intendersi come effettivamente verificati e, dall’altro lato, che il Giudice non ha la possibilità di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato in sede di referto. Nel caso di specie, il referto arbitrale riporta a chiare lettere la condotta tenuta dal sig. FERRO, il quale, per quanto ivi si legge, si è avvicinato all’AA1 protestando in maniera vigorosa e sbracciandosi, per poi rivolgere al sopraggiunto Direttore di Gara ripetute espressioni irriguardose (“…omissis…” ripetuto per 6 volte; “…omissis…”). A fronte di tali risultanze, il Giudice Sportivo Territoriale ha correttamente considerato, ai fini sanzionatori, una condotta sostanziatasi in una veemente protesta, con reiterazione di “diverse espressioni irriguardose” certamente rilevanti ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), CGS. Le “dichiarazioni testimoniali” allegate dai reclamanti, nell’ambito del presente giudizio, non hanno valenza alcuna. In primo luogo perché esse, contrariamente a quanto rilevato in sede di reclamo, non incidono su una circostanza non refertata (c.d. quod non), ma mirano ad introdurre, piuttosto, una rappresentazione fattuale del tutto dissimile rispetto a quella riportata dal Direttore di Gara. Sul punto, si rileva che la natura di fede privilegiata del referto “esclude che i fatti ivi descritti possano essere sovvertiti validamente con la mera allegazione di dichiarazioni testimoniali di contenuto contrario” (cfr. CGF, 20.03.2012). E’ da rilevarsi, inoltre, che se è pur vero che nel processo sportivo non è mai precluso alla difesa il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale (anche quando detta produzione formalizzi delle “testimonianze), è altrettanto vero che un tanto deve avvenire con il supporto degli opportuni presìdi (es.: acquisizione nelle forme dell’art. 327-bis c.p.p.). Ove un tanto non risulti fattibile – in ipotesi: per la ristrettezza dei tempi di procedura – è pur sempre ammessa la possibilità di richiedere l’assunzione di prova testimoniale nel rispetto delle relative disposizioni normative. Nel caso di specie, è da rilevarsi che le dichiarazioni di cui trattasi non sono certo state acquisite nelle forme di legge, né sono state formulate istanze istruttorie secondo le previsioni di cui all’art. 60 CGS, la cui osservanza è prevista a pena di inammissibilità. Da ultimo, si rileva che le dichiarazioni prodotte paiono, già ad una prima lettura, ben poco “genuine”, posto che esse sono del tutto identiche, sia per forma che per contenuto. In buona sostanza, il referto arbitrale non risulta affetto da alcuna intrinseca contraddizione o manifesta irragionevolezza, fondata su chiari elementi oggettivi, che possa intaccare la sua piena valenza probatoria. La condotta ivi riportata è certamente riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), il quale prevede la sanzione minima di 2 mesi di inibizione. Non vi è spazio alcuno per l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS, nemmeno di quelle generiche, nulla essendo emerso al riguardo (e, comunque, non certo una “provocazione” da parte del Direttore di Gara), né assumendo rilievo la “concitazione emotiva” del fine gara, troppo spesso evocata a giustificazione di condotte che, anche in tal contesto, rimangono pienamente censurabili.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale - ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando l’inibizione disposta dal GST; - dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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