R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17.10.2024 – Delibera – CS-8/2024-2025 RECLAMO dalla Società ASD AQUILEIA Gara PRO ROMANS – ASD AQUILEIA (Prima Categoria girone C) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 28.09.2024 (in C.U. n° 31 Comitato Regionale FVG del 03.10.2024)

CS-8/2024-2025 RECLAMO dalla Società ASD AQUILEIA Gara PRO ROMANS – ASD AQUILEIA (Prima Categoria girone C) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 28.09.2024 (in C.U. n° 31 Comitato Regionale FVG del 03.10.2024)

Con provvedimento pubblicato sul CU n. 31 del 03.10.2024, all’esito della gara PRO ROMANS – ASD AQUILEIA (Prima Categoria girone C) disputata il 28.09.2024, il GST del Comitato Regionale FVG commina la squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del calciatore BACCI Gianluca, perché “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento calciava il palo della porta nonché, nel rientrare verso gli spogliatoi, l'attrezzatura da allenamento (coni in plastica) ivi presente”. Avverso tale decisione la A.S.D. AQUILEIA formalizza in data 05.10.2024 a mezzo PEC il preannuncio di reclamo, autorizzando il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della società. Al preannuncio fa seguito il tempestivo deposito del reclamo in data 07.10.2024 a mezzo PEC. La società reclamante in sostanza rileva che la sanzione comminata sarebbe eccessiva tenuto conto della buona condotta generale del giocatore, della buona fede del comportamento e dell’assenza di danni materiali uniti all’immediato ripristino dell’ordine dei beni colpiti dal giocatore. Conclude la società reclamante chiedendo l’annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica. Preso atto di un tanto il Presidente della CSA territoriale con decreto di data 10.10.2024 fissa l’udienza in camera di consiglio per il 16.10.2024, senza la partecipazione della parte che ha rinunciato a comparire. La circostanza di cui si discute appare comprovata dal referto arbitrale nella sua interezza. La sua ricostruzione in altri termini, per quanto spiegati con garbo, non possono valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara in ordine ai fatti accaduti e al comportamento tenuto dal tesserato in occasione dell’episodio. In ogni caso non possono essere valutate come attenuanti le indicazioni dimesse dal reclamante, atteso che le stesse non trovano riscontro nel CGS e anche il ripristino dei beni colpiti non è stato attuato dal calciatore, ma da un dirigente della società (e la norma indica come debba essere invece il responsabile ad attivarsi per elidere o attenuare le conseguenze). Anzi, a questo Collegio appare maggiormente rispondente ai fatti che il calciatore abbia agito per motivi futili, il che concreterebbe una aggravante anziché una attenuante. Non risulta, altresì, che l’interessato si sia scusato con l’arbitro o con l’altra squadra per i fatti occorsi. Un tanto premesso, pur tenendo in debita considerazione gli elementi evidenziati nel reclamo si ritiene di non potersi discostare da quanto emerge dagli atti di gara, così come sintetizzati nella pronuncia del GST.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (3 giornate di squalifica). Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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