C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 31.10.2024 – Delibera – CS-9/2024-2025: RECLAMO della ASD U.S. Pro Fagagna (Campionato Eccellenza, gara ASD San Luigi – ASD U.S. Pro Fagagna del 13.10.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 36 del 17.10.2024

CS-9/2024-2025: RECLAMO della ASD U.S. Pro Fagagna (Campionato Eccellenza, gara ASD San Luigi – ASD U.S. Pro Fagagna del 13.10.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 36 del 17.10.2024

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 36 del 17.10.2024, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava la squalifica per 4 (quattro) giornate effettive a carico del calciatore Luca IURI, tesserato per la ASD U.S. Pro Fagagna (Campionato Eccellenza, gara ASD San Luigi – ASD U.S. Pro Fagagna del 13.10.2024), perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento protestava avvicinandosi all'arbitro con il dito puntato verso di lui e proferendo al suo indirizzo, per due volte, un'espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione, dopo avere formalizzato preannuncio in data 19.10.2024 e avere chiesto e ottenuto copia degli atti di gara in data 21.10.2024, proponeva reclamo la ASD U.S. Pro Fagagna in data 22.10.2024, chiedendo la riforma della decisione “riducendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero applicando la sanzione minima edittale di 3 giornate nei confronti del calciatore Iuri Luca”. La reclamante, ritenendo “eccessiva in riferimento alla condotta contestata” la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (“espulsione per doppia ammonizione ed espressione ingiuriosa proferita nei confronti dell’arbitro” ) e richiamando altresì le “vigenti disposizioni del Codice di Giustizia sportiva”, secondo le quali “la corretta sanzione è una squalifica per tre giornate effettive: una gara per doppia ammonizione e due gare per la condotta ingiuriosa (v.si art. 36, lett. a) Codice di Giustizia Sportiva)”, evidenziando altresì che “il sig. Luca Iuri è capitano della prima squadra, ricoprendo da anni tale ruolo senza aver ricevuto in passato alcuna squalifica per espressioni ingiuriose” chiedeva appunto la rideterminazione della sanzione, nei termini come sopra. Veniva autorizzato dalla reclamante l’addebito del contributo di accesso alla Giustizia sportiva sul proprio conto campionato; in assenza di richiesta di audizione veniva disposta l’udienza di discussione dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello per il giorno 31.10.2024 senza la presenza delle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie e documenti, ai sensi dell’art. 77 co. 2 CGS. La ASD U.S. Pro Fagagna faceva pervenire in data 26.10.2024 una comunicazione, indirizzata a questa Corte Sportiva d’appello e sottoscritta dal calciatore squalificato, nella quale si porgevano le scuse all’arbitro (“Era mia intenzione scusarmi personalmente già al termine dell’incontro, ma lo stesso non era più presente all’interno del complesso sportivo”) e altresì si ripercorreva la propria carriera sportiva, ricordando come in 15 anni di costante buona condotta mai vi fosse stata né espulsione, né squalifica per proteste o per comportamenti antisportivi nei confronti degli ufficiali di gara. Ciò posto, richiamato il principio secondo cui il referto arbitrale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai fatti accaduti e ai comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta (art. 61, co. 1, CGS), il comportamento oggetto di reclamo, oltre a risultare pienamente comprovato, è stato anche pacificamente ammesso dalla reclamante e dallo stesso calciatore sanzionato. Il calciatore, che in occasione dell’incontro ASD San Lugi – ASD U.S. Pro Fagagna del 13.10.2024 svolgeva effettivamente la funzione di capitano della propria squadra, al minuto 45 + 1 del primo tempo veniva ammonito per aver commesso in modo imprudente un fallo; successivamente, al minuto 45 + 3 del secondo tempo riceveva una seconda ammonizione, per aver commesso in modo imprudente un fallo e avere poi protestato con parole o gesti, in particolare puntando un dito verso l’arbitro; dopo la notifica del secondo cartellino giallo, e la conseguente espulsione, il sig. IURI si avvicinava sempre puntando il dito verso l’arbitro, gridandogli per due volte un epiteto osceno gravemente offensivo. La condotta da ultimo descritta, così come rilevato dalla stessa parte reclamante, è effettivamente riconducibile alla previsione dell’art. 36, co. 1 lett. a) CGS, ma nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in CU n. 165/A del 20.04.2023, ove si prevede per un tanto la sanzione minima “per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, testo sul quale peraltro in numerosi propri precedenti anche recenti, pubblicati e disponibili sui CC.UU. e liberamente scaricabili all’indirizzo https://friuliveneziagiulia.lnd.it/index.php/giustizia-sportiva/cortesportiva-d-appello-territoriale, questa Corte ha avuto modo di reiteratamente soffermarsi. La sanzione di 4 (quattro) giornate effettive di gara, irrogata dal GST, deve dunque essere rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 78, co. 2 CGS, in quella di 5 (cinque) giornate effettive di gara, ritenendosi comunque congruo e proporzionato il minimo edittale (una giornata per la doppia ammonizione, 4 giornate ai sensi dell’art. 36, co. 1 lett. a) CGS) alla luce della assenza di precedenti e di ulteriori conseguenze rispetto a un comportamento, obiettivamente biasimevole, ma comunque confinato nel tempo e nello spazio, ancorché il sig. Luca IURI avesse rivestito nell’occasione la funzione di capitano, circostanza questa che, alla luce della particolare importanza e delicatezza del ruolo, anche nei termini del buon esempio che si deve sempre dare ai propri compagni di squadra, determinerebbe ex se l’ulteriore aggravamento della sanzione, secondo quanto previsto e stabilito dall’art. 73, co. 4 NOIF (“È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico”). Nessun valore può essere assegnato alla tardiva “lettera di scuse”, peraltro inoltrata a questa Corte Sportiva d’appello senza alcuna prova di contestuale (o previo) inoltro al direttore di gara, neppure tramite il Comitato Regionale Arbitri FVG; sul punto in ogni caso è bene tenere per fermo come eventuali scuse rivolte all’arbitro “possono in astratto assurgere a circostanza attenuante solo se favorevolmente apprezzate dal Direttore di Gara, quale gesto immediato e spontaneo idoneo a sminuire il disvalore della condotta sanzionata, il che implica che tale favorevole apprezzamento da parte dell’arbitro debba emergere dagli atti del procedimento” (cfr. CSA 252/2023-2024), cosa che per contro nel caso di specie non risulta in alcun modo. Stante l’esito del presente reclamo, va disposto altresì il definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo e visto l’art. 78, co. 2 CGS, ridetermina la sanzione a carico del sig. Luca IURI in 5 (cinque) giornate di squalifica. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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