C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 05.12.2024 – Delibera – CS-13/2024-2025 RECLAMO della Società ASD MARIANO (Campionato di Prima Categoria, Gir. C, gara ASD BREG – ASD MARIANO del 03.11.2024) avverso la decisione adottata dal GST, pubblicata sul CU n. 46 del 07.11.2024
CS-13/2024-2025 RECLAMO della Società ASD MARIANO (Campionato di Prima Categoria, Gir. C, gara ASD BREG – ASD MARIANO del 03.11.2024) avverso la decisione adottata dal GST, pubblicata sul CU n. 46 del 07.11.2024
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 46 del 07.11.2024, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica per quattro gare effettive a carico del sig. Denis ZVAB, calciatore tesserato per l’A.S.D. MARIANO (Campionato di Prima Categoria, Gir. C, gara ASD BREG – ASD MARIANO) in quanto “espulso per aver proferito una espressione ingiuriosa in lingua slovena – conosciuta dall’arbitro – all’indirizzo del direttore di gara”. Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 08.11.2024 con richiesta di accesso al referto arbitrale, l’A.S.D. MARIANO – ricevuto il documento predetto in data 11.11.2024 – ha ritualmente proposto reclamo in data 14.11.2024, rilevando, in sintesi che: (i) l’espressione riportata in sede di referto non era indirizzata al Direttore di Gara, essendo stata invece esclamata dal calciatore di nazionalità slovena, tra sé, quale sfogo di rabbia e frustrazione; (ii) detta espressione, nell’uso proprio della lingua slovena, non viene mai indirizzata nei confronti di persone terze. Per tali motivi, la reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale ovvero la sua riduzione in misura reputata equa e di giustizia. In data 27.11.2024, all’ora fissata per la convocazione, sono comparsi: il sig. Cristiano SILVESTRI, Presidente dell’A.S.D. Mariano ed il sig. Denis ZVAB. Il sig. SILVESTRI, sentito sull’episodio, ha rilevato che il calciatore ZVAB – nell’occasione – si è avvicinato al Direttore di Gara protestando per un rigore non dato, venendo perciò espulso. Solo dopo l’espulsione il calciatore avrebbe esclamato la frase riportata in referto, ma quale mero sfogo di personale frustrazione. Il sig. ZVAB ha riportato di avere effettivamente protestato per un calcio di rigore asseritamente non concesso, inseguendo il Direttore di Gara urlando “mano, mano, mano”. Il calciatore conferma di aver proferito la frase riportata a referto, ma che detta frase – dovendosi tradurre in una mera imprecazione – non era rivolta al Direttore di Gara. I comparsi hanno quindi richiesto una congrua riduzione della sanzione. Nel merito, la Corte Sportiva d’Appello rileva che, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, tanto che gli episodi ivi descritti, di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta, sono da intendersi come effettivamente verificati. Ai sensi dell’art. 78, co. 2, CGS, la Corte Sportiva d’Appello ha inoltre la possibilità di valutare diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, nonché di prendere in considerazione circostanze di fatto decisive non esaminate in detto procedimento, decidendo nel merito. Il tutto nel rispetto del principio del diritto di difesa e degli altri principi di cui all’art. 44 CGS, che governano il (giusto) processo sportivo. Nella vicenda di specie, il Giudice Sportivo Territoriale – ai fini comminativi della sanzione – ha inteso considerare esclusivamente l’espressione (ritenuta) ingiuriosa pronunciata dal calciatore ZVAB all’indirizzo del Direttore di Gara. E’ del tutto pacifico che detta espressione sia stata effettivamente pronunciata dal calciatore, posto che, con riguardo alla stessa, è stato contestato solo il suo significato ingiurioso, prefigurandosene, per converso, una connotazione di mera imprecazione (in lingua slovena) non diretta a terzi. E’ da rilevarsi, ad ogni modo, che la condotta del calciatore non si è esaurita nella pronuncia dell’espressione il cui significato è in contestazione. Ed invero, per quanto riportato in sede di referto, il calciatore – lamentandosi di un fallo non visto – ha inseguito il Direttore di Gara “per tutto il proseguimento del gioco” urlandogli contro l’espressione “…omissis…”, che, quand’anche non fosse ingiuriosa, è certamente volgare e del tutto inopportuna. Per quanto detto, tali fatti, essendo stati rapportati dall’ufficiale di gara, si reputano effettivamente accaduti. La disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS colloca sullo stesso piano – a livello sanzionatorio – tanto la condotta ingiuriosa quanto la condotta irriguardosa posta in essere nei confronti del Direttore di Gara. In particolare, la condotta irriguardosa può consistere in tutti quegli atteggiamenti e/o espressioni “oggettivamente connotati da una mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinati, che oltrepassano il diritto di critica” (CSA n. 244/2019-2020). In relazione ad un tanto, è da ritenersi che l’atteggiamento di un calciatore che, contestando una decisione del Direttore di Gara (per un fallo asseritamente non visto) rincorra lo stesso urlando durante la prosecuzione del gioco e, una volta raggiunto, proferisca a gran voce una frase indubbiamente volgare, è certamente riconducibile al novero delle condotte irriguardose e ciò a prescindere dal significato che si voglia attribuire a quella frase (sia essa ingiuriosa, sia essa una mera imprecazione). Nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, la disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. Nel caso di specie, la Corte Sportiva d’Appello ha dunque inteso considerare una circostanza di fatto (la complessiva condotta tenuta dal calciatore) che il Giudice Sportivo Territoriale, agli effetti, non ha posto a base della motivazione della sanzione (essendosi egli limitato a considerare la sola espressione ingiuriosa), ma che pacificamente si rinviene nei documenti ufficiali e, segnatamente, nel referto del Direttore di Gara. Tale referto è entrato nella disponibilità anche della reclamante, per effetto dell’istanza di cui al preavviso di reclamo. Si tratta, quindi, di circostanze di fatto pienamente conosciute e/o conoscibili, rispetto alle quali la reclamante non ha preso posizione e la cui valutazione, da parte della Corte Sportiva d’Appello, non è atta ad incidere, pregiudicandolo, sul diritto alla difesa. Tanto più che, in sede di audizione, alla reclamante è stato chiesto di voler considerare la condotta del calciatore nel suo complesso, come riportata in sede di referto. Il calciatore, per altro, ha ammesso di avere inseguito l’arbitro protestando per un calcio di rigore asseritamente non concesso e di aver pronunciato la frase riportata in sede di referto (benché con i distinguo di cui sopra). In relazione a quanto emerso, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, seppur con le precisazioni anzidette, deve quindi reputarsi del tutto congrua.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la squalifica comminata dal GST. Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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