C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 12/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURO MORELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 39, LETT. D), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DALL’ART. 23 DELLE NOIF E DALL’ART. 47 DEL REGOLAMENTO LND, DEL SIG. ALESSIO BARI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 39, LETT. D), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 17/05/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURO MORELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 39, LETT. D), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DALL’ART. 23 DELLE NOIF E DALL’ART. 47 DEL REGOLAMENTO LND, DEL SIG. ALESSIO BARI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 39, LETT. D), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 17/05/2024
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 577 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’affidamento del ruolo e dei compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Villa Adriana, militante nel girone C del campionato di Promozione, al sig. Alessio Bari, dirigente tesserato per tale società non abilitato dal Settore Tecnico”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Vista la memoria fatta pervenire alla Procura Federale dai sigg.ri Mauro Morelli ed Alessio Bari all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: Segnalazione del 27.11.2023 del Gruppo Regionale Lazio dell’A.I.A.C., con i seguenti allegati: n. 2 Screenshot, l’uno recante l’elenco dello staff della ASD Villa Adriana e l’altro parte di un post sul social network “Facebook”; Foglio censimento della ASD Villa Adriana per la stagione sportiva 2023 - 2024; n. 21 distinte di gara della ASD Villa Adriana relative agli incontri disputati dal 17.9.2023 all’11.2.2024 nel girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio; Verbale di audizione dell’8.2.2024 del sig. Federico Orlandi, calciatore tesserato per la ASDVilla Adriana; Verbale di audizione del 9.2.2024 del sig. Danilo Ranieri, calciatore tesserato per la ASD Villa Adriana; Verbale di audizione del 12.2.2024 del sig. Spagnoli Daniele, dirigente tesserato per la ASD Villa Adriana; Verbale di audizione del 16.2.2024 del sig. Alessio Bari, dirigente tesserato per la ASD Villa Adriana; Comunicazione del Settore Tecnico avente ad oggetto la posizione di tesseramento del sig. Alessio Bari; Rilievo video fotografico del collaboratore della Procura Federale in occasione della gara SSD Polisportiva De Rossi – ASD Villa Adriana del 28.1.2024; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 27 novembre 2023 con la quale il Gruppo Regionale Lazio dell’A.I.A.C. evidenzia che il sig. Alessio Bari svolgeva attività di allenatore in seconda della prima squadra della ASD Villa Adriana, militante nel girone C del campionato di Promozione del Lazio, pur essendo sprovvisto della necessaria abilitazione. Dalle risultanze dell’attività inquirente svolta i fatti posti alla base della segnalazione risultano provati. Nello specifico, dagli atti acquisiti al fascicolo del procedimento emerge che il sig. Alessio Bari è tesserato con la qualifica di dirigente per la ASD Villa Adriana e nelle distinte di gara acquisite lo stesso è indicato in alcune con la qualifica di dirigente addetto agli ufficiali di gara ed in altre come massaggiatore. In sede di proprio accertamento in occasione della gara SSD Polisportiva De Rossi – ASD Villa Adriana del 28.1.2024, tuttavia, il collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente ha personalmente constatato che il sig. Alessio Bari, durante la sua permanenza nel recinto di gioco, si alzava dalla panchina impartendo disposizioni tecniche ai calciatori in campo, coadiuvando l’attività dell’allenatore sig. Antonio Battistelli. Ciò è ulteriormente circostanziato dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nel corso dell’attività inquirente svolta. Il calciatore sig. Danilo Ranieri, infatti, ha confermato che il sig. Alessio Bari svolge una funzione tecnica all’interno della società ed il calciatore sig. Federico Orlandi ha indicato lo stesso come il “vice” dell’allenatore sig. Antonio Battistelli. Il sig. Daniele Spagnoli, dirigente tesserato per la ASD Villa Adriana, inoltre, ha riferito che il sig. Alessio Bari “collabora con l’allenatore durante gli allenamenti curando la parte atletica e tattica” e di essere inoltre “a conoscenza che non ha l’abilitazione ad allenare”. Lo stesso sig. Alessio Bari, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, con valore confessorio ha avuto modo di riferire che il suo “ruolo è quello di aiutare il mister Battistelli Antonio nella sua mansione durante le sedute di allenamento da lui però pianificate” e di non essere in possesso della abilitazione del Settore Tecnico, confermando inoltre che in occasione delle gare ufficiali, in assenza del sig. Antonio Battistelli, ha svolto egli stesso il ruolo di allenatore pur essendo stato inserito nelle distinte come dirigente o massaggiatore. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Claudio Corsetti, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Avv. Giovanni Greco; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, deferisce innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1.- il sig. MAURO MORELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Villa Adriana; 2.- il sig. ALESSIO BARI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Villa Adriana; 3.- la società ASD VILLA ADRIANA; per rispondere: il sig. MAURO MORELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Villa Adriana: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 23 delle NOIF e dall’art. 47 del Regolamento LND per avere lo stesso,quantomeno dal 17.9.2023 all’11.2.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone C del campionato di Promozione al sig. Alessio Bari, sebbene quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatoredi cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; il sig. ALESSIO BARI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Villa Adriana: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnicoper avere lo stesso, quantomeno dal 17.9.2023 all’11.2.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società ASD Villa Adriana militante nel girone C del campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; la società ASD VILLA ADRIANA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Mauro Morelli ed Alessio Bari, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 16 maggio 2024 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. E’ presente per la procura federale l’Avv. Loredana Fardello. Per i deferiti è presente il Sig. Andrea Spagnoli. La Procura Federale si riporta al deferimento in oggetto, ne chiede l’accoglimento con le seguenti sanzioni: Morelli Mauro: 6 mesi di inibizione; Bari Alessio: 6 mesi di inibizione: Villa Adriana: € 800,00 di ammenda. Il sig. Spagnoli dichiara che il Villa Adriana ha sempre rispettato l’art.39 del Regolamento a cui ci si riferisce. La società ha affidato l’incarico della squadra di Promozione a persone abilitate all’esercizio di questa professione (Gabriele Di Donato prima, Antonio Battistelli poi). A seguito delle dimissioni del sig. Di Donato, la società ha trovato un allenatore che non poteva permettersi l’utilizzo dei propri collaboratori e quindi, tutte le persone coinvolte nella gestione della squadra hanno preso l’impegno di coadiuvare l’allenatore per qualsiasi necessità. Il sig. Bari rappresentava la società in occasione delle gare, che abbiamo cercato di riinserire nel mondo del calcio dopo un grave incidente che ha subito, con il ruolo di team manager. Parliamo di una squadra piccola, una società con poche figure ufficiali. Il sig. Bari non ha mai svolto le funzioni di secondo allenatore; è sempre stato in lista come dirigente, quindi sempre in campo, ma mai come allenatore in seconda. La foto che è stata inserita nel fascicolo non dimostra nulla, se non che il Bari fosse in piedi in un momento di una gara. Il sig. Bari è laureato in scienze motorie e quindi ha anche aiutato nella parte di preparazione fisica. Capiamo che a seguito della segnalazione anonima pervenuta alla Procura, questa sia andata avanti nel procedimento. Queste situazioni non fanno altro che disincentivare l’impegno sociale che piccole società come la nostra portano avanti. Alessio Bari avrà dato forse qualche consiglio, ma mai ha svolto il ruolo di secondo allenatore. Chiediamo pertanto di verificare quanto detto e di tenere in considerazione la realtà in cui operiamo. Chiediamo pertanto il proscioglimento di tutti i deferiti. La Procura Federale dichiara che il Collaboratore della Procura ha solamente riportato quanto dal sig. Spagnoli dichiarato e da lui stesso firmato, senza aggiungere nulla di più. Il Tribunale Federale dalla lettura degli atti d’indagine ritiene emergere la responsabilità dei deferiti rispetto agli addebiti contestati. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Morelli Mauro, inibizione per n.2 mesi; - Bari Alessio, inibizione per n.2 mesi; - Villa Adriana, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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