C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 12/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAATKULOV BEKSULTAN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PINETO UNITED, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. PINETO UNITED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAATKULOV BEKSULTAN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PINETO UNITED, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. PINETO UNITED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024
La procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: il sig. Maatkulov Beksultan, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Pineto United, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; la società A.S.D. Pineto United; per rispondere: il sig. Maatkulov Beksultan, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Pineto United, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.11.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Pineto United, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere; la società A.S.D. Pineto United a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Maatkulov Beksultan, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. A sostegno della richiesta l’Organo requirente ha depositato i documenti relativi alla pratica di tesseramento, quale dilettante straniero, del calciatore che aveva dichiarato, all’atto della sottoscrizione della richiesta di vincolo, di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera. Tale dichiarazione era però risultata mendace in quanto la federazione estera, su richiesta dell’ufficio tesseramenti della F.I.G.C., aveva invece attestato come il calciatore fosse stato tesserato per una società affiliata. Il tesseramento, inizialmente concesso era stato immediatamente annullato e gli atti erano stati trasmessi alla Procura Federale che aveva, quindi, richiesto il deferimento del calciatore, per le violazioni regolamentari sopra evidenziate, e della società per responsabilità oggettiva. Il Tribunale territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed in quella sede il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l’irrogazione della sanzione della squalifica per 4 gare e l’ammenda di € 500,00 per la società. Il rappresentante della società insisteva, invece, per il proscioglimento protestando l’assoluta assenza di responsabilità in merito agli avvenimenti. In particolare, deduceva che la società aveva intrapreso un progetto per il recupero e l’integrazione di giovani extra comunitari giunti in Itali anche senza regolari documenti ed aveva provveduto, senza alcun problema, al tesseramento di molti calciatori stranieri. Nel caso di specie aveva rilevato la difficoltà di rapporti con il paese di appartenenza del calciatore e l’impossibilità di vagliare in ogni modo la dichiarazione resa dallo stesso. Affermava inoltre che qualsiasi sanzione pecuniaria avrebbe causato l’interruzione traumatica del progetto. Il Tribunale ritiene che i fatti di cui all’incolpazione siano pienamente provati. Dai documenti prodotti emerge che la dichiarazione resa dal calciatore fu certamente mendace. L’età dello stesso, pienamente maturo, e la circostanza obiettiva di aver sicuramente già giocato nel suo paese, rendono evidente che era ben consapevole di affermare una circostanza ben veritiera, così come è di solare evidenza che ognuno, dotato di un minimo senso della responsabilità, della lealtà e del vivere civile, non può ignorare che, quando si sottoscrive una dichiarazione sul proprio onore, si deve affermare il vero. La sanzione richiesta per il calciatore è pienamente giustificata e non merita alcuna rivisitazione apprendo pienamente congrua. Per quanto attiene alla società giova ricordare che gli uffici federali, con particolare riferimento a quello tesseramento nazionale, assumono sempre un atteggiamento collaborativo soprattutto in materie delicate e di difficile gestione come il tesseramento di dilettanti stranieri. Come ha ricordato la Procura Federale nell’atto di deferimento, l’Ufficio è a disposizione per fornire alle società che lo richiedano informazioni sulla posizione nel paese di appartenenza del calciatore tesserando. Prima di inoltrare il tesseramento ed assumere dichiarazioni di libertà da vincoli del calciatore straniero la società ha la possibilità e l’onere di richiedere all’Ufficio se il calciatore possa essere tesserato con tale status e non necessito dell’apposito nulla-osta dalla federazione estera di appartenenza. Né vale, nella specie, la considerazione che si trattasse della federazione di una Stato lontano e con scarsi collegamenti con il nostro perché, come mostrano le carte, quella federazione fu estremamente sollecita e puntuale a rispondere al nostro Ufficio Tesseramento sulla posizione di vincolo del calciatore. Pur apprezzando l’attività svolta dalla società, così come apprezzabile è l’attività svolta da tutte le società dilettantistiche che si caratterizza per gli alti contenuti sociali e di integrazione, non si può ignorare che la partecipazione ad un campionato implica rispetto per l’attività delle consorelle che partecipano alla stessa competizione; attività che può essere danneggiata dall’esistenza di tesseramenti soggetti a revoca con conseguente modifica dei risultati conseguiti sul campo ed alterazione del corretto andamento sportivo del campionato. La società, responsabile delle attività di tesseramento, deve quindi essere sanzionata nella misura di cui al dispositivo, leggermente ridotta rispetto alla richiesta in omaggio alla perequazione delle sanzioni già adottate dal Tribunale rispetto agli stessi addebiti in precedenti procedimenti. Tutto ciò premesso il Tribunale Sportivo Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Maatkulov Beksultan, squalifica per n. 4 gare; - Pineto United, ammenda di euro 300,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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