C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 12/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMO CHIOSTRO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. F.C. MASSIMINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 439 del 21/06/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMO CHIOSTRO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. F.C. MASSIMINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 439 del 21/06/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 516 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Presunta condotta antiregolamentare del tecnico sig. Aldo Vergine posta in essere al termine della gara Massimina - SS Vittoria del 5 novembre 2023 e presunte irregolarità che vedrebbero coinvolta la società ASD FC Massimina”. Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata. Rilevato che all’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini la società A.S.D. F.C. Massimina ed i sig.ri Michele Marano, Danilo Gregori, Giuseppe De Palo, Alessio Ventura, Flavio Fini, Cristian Gregori e Cristiano De Palo hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui iter è in fase di definizione. Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: nota del Comitato Regionale Lazio del 13 novembre 2023, con i seguenti allegati: segnalazione del 7 novembre 2023 pervenuta al Comitato Regionale Lazio a mezzo mail; foglio censimento della società A.S.D. F.C. Massimina per la stagione sportiva 2023 - 2024; referto arbitrale e distinte di gara relativi all’incontro S. Paolo Ostiense – Massimina del 4 novembre 2023, valevole per il girone C del campionato Under 14 Regionale; referto arbitrale e distinte di gara relativi all’incontro A.S.D. F.C. Massimina – S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023, valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale; estratto del Comunicato Ufficiale n. 71 del 9 novembre 2023 del Comitato Regionale Lazio; Comunicato Ufficiale n.80 del 23 novembre 2023 del Comitato Regionale Lazio; posizioni di tesseramento dei sig.ri Danilo Gregori, Giuseppe De Paolo, Cristiano De Palo, Cristian Gregori e Massimo Chiostro; estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Alessio Ventura; distinte di gara relative agli incontri disputati dalla A.S.D. F.C. Massimina nei campionati Under 15 Regionale ed Under 14 Regionale della stagione sportiva 2023 – 2024; verbale di audizione del minore sig. T.T., calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 24 gennaio 2024; verbale di audizione del minore sig. G.D.T., calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 24 gennaio 2024; verbale di audizione del sig. Diego Delle Vedove, dirigente tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 26 gennaio 2024; verbale di audizione del sig. Marco Di Pirro, allenatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 26 gennaio 2024; nota del Settore Tecnico del 2 febbraio 2024 con la quale si comunica che i sig.ri Danilo Gregori e Giuseppe De Paolo non risultano iscritti nei ruoli del Settore Tecnico; verbale di audizione del 2 febbraio 2024 del minore sig. D.L.R., calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S. Vittoria Roma 1908, con allegate n. 3 fotografie ed un video inerenti alla gara A.S.D. F.C. Massimina – S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023; verbale di audizione del minore sig. V.M., calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 2 febbraio 2024; verbale di audizione del sig. Fabrizio Pullerà, dirigente tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 16 febbraio 2024; verbale di audizione del minore sig. N.D.A., calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 16 febbraio 2024; verbale di audizione dell’arbitro della gara A.S.D. F.C. Massimina – S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023, valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionali; verbali di mancata comparizione dei sig.ri Alessio Ventura, Flavio Fini e Massimo Chiostro alle audizioni fissate per i giorni 7 e 12 marzo 2024; verbali di mancata comparizione dei sig.ri Danilo Gregori, Giuseppe De Palo, Cristian Gregori e Cristiano De Palo alle audizioni fissate per i giorni 8 ed 11 marzo 2024. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il minore sig. Massimo Chiostro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. F.C. Massimina, in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023 alla quale prendeva parte indossando la maglia n.10, rivolgeva gesti offensivi nei confronti dei genitori dei calciatori della squadra S.S. Vittoria Roma 1908 presenti nella tribuna dell’impianto sportivo nel quale si è disputato l’incontro. Tale circostanza trova riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni rese in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 24 gennaio 2024 dal minore sig. T.T., all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del seguente testuale tenore: “in seguito alla rete del momentaneo 3-1, avvenuta nel secondo tempo di gioco, i calciatori avversari sono andati sotto la tribuna dei tifosi ospiti facendo dei gesti volgari ed offensivi nei confronti delle persone che erano sedute nel settore ospiti ... facendo il gesto del silenzio, portando il dito indice sul naso e mimando il gesto del sesso orale alle mamme dei miei compagni presenti sugli spalti”. Tra gli autori dei gesti offensivi, poi, il tesserato ha individuato anche il sig. Massimo Chiostro, inserito nella distinta di gara della S.S. Vittoria Roma 1908 con la maglia n. 10, precisando quanto segue: “preciso di ricordare di aver visto fare quei gesti ai calciatori numero 8,7,10 e 4 che però non conosco e pertanto non sono in grado di dire i loro nomi e cognomi. Posso soltanto aggiungere che la mamma del n. 10 è stata aggressiva verbalmente nei confronti dei miei genitori e dei genitori del n. 11, sig. V. M.”. Ulteriore riscontro alle circostanze appena riportate, poi, è rinvenibile nelle dichiarazioni rese in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 24 gennaio 2024 dal minore sig. V.M., all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del seguente testuale tenore: “in occasione del terzo gol realizzato dalla squadra avversaria un calciatore avversario, con la maglia n. 10, un ragazzo alto e moro, ha fatto gesti volgari ed offensivi nei confronti dei tifosi che stavano sugli spalti. (…) hanno fatto più volte il gesto del sesso orale indicando i genitali con entrambe le mani protese verso il basso”; lo stesso tesserato, inoltre, ha aggiunto che, una volta terminata la gara, ha appreso dai propri genitori che gli stessi gesti offensivi sarebbero stati rivolti dai calciatori avversari nei confronti dei sostenitori anche successivamente, in occasione del triplice fischio finale dell’arbitro, dichiarando sul punto testualmente quanto segue: “Ho appreso dai miei genitori (…) che dopo il triplice fischio dell’arbitro alcuni calciatori avversari sono andati sotto gli spalti dove c’erano i nostri genitori e hanno rivolto loro altri gesti volgari come quello di fare silenzio, portando il dito indice verso la bocca ed il gesto del sesso orale indicando i genitali con entrambe le mani protese verso il basso (…..) i miei genitori mi hanno detto che c’era sicuramente il n. 10, ma non ricordano neanche loro chi fossero gli altri”. Il sig. Massimi Chiostro, infine, sebbene ritualmente convocato per i giorni 7 e 12 marzo 2024 al fine di essere ascoltato dal Collaboratore della Procura Federale, non si presentava senza addurre alcun legittimo motivo ostativo, così come risulta dai verbali di mancata comparizione acquisiti agli atti del procedimento. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Luca Sanzi; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; deferisce innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: il sig. Massimo Chiostro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. F.C. Massimina: per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023, valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale, rivolto gesti offensivi nei confronti dei genitori dei calciatori della squadra S.S. Vittoria Roma 1908 presenti nella tribuna dell’impianto sportivo nel quale si è disputata tale gara; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 7 e 12 marzo 2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento. Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 20 giugno 2024 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive. E’ presente per la procura federale l’Avv. Greco. Per il deferito nessuno è presente. La Procura Federale riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ne chiede l’accoglimento con le seguenti sanzioni: Chiostro Massimo: 6 giornate di squalifica da scontare nel campionato 2024 - 2025; Il Tribunale Federale dalla lettura degli atti d’indagine ritine emergere palesemente la responsabilità del deferito rispetto agli addebiti contestati. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il sig. Chiostro Massimo responsabile della violazione lui ascritta al primo capoverso della rubrica e, per l’effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.4 gare, prosciogliendolo nel resto. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

 

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