C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 9 del 18/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TULLIO FIASCHETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FAITI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA, DEL SIG. CARLO SCAPIN, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FAITI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTSU FAITI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 del 28/06/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TULLIO FIASCHETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FAITI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA, DEL SIG. CARLO SCAPIN, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS FAITI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTSU FAITI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 448 del 28/06/2024
La Delegazione Provinciale di Latina segnalava alla Procura Federale, in data 08/05/2024, di aver ricevuto il 05/05/2024, al proprio indirizzo di posta elettronica, un messaggio dalla società A.S.D. Virtus Faiti avente ad oggetto una segnalazione per il Giudice Sportivo e per il Delegato Provinciale; inoltre la stessa Delegazione evidenziava che la medesima Società sportiva aveva pubblicato, sempre in data 05/05/2024 un post sul social network facebook. In particolare il post recitava testualmente: “L’Under 15 perde 1-0 in casa del Cori Montelepini, ma anche oggi dobbiamo purtroppo parlare dell’arbitro, un incompetente, un asino, siamo stanchi, la delegazione di Latina e la sezione Aia sono ormai un tutt’uno di incompetenza, è ora di cambiare…..Non ne possiamo più, vergognatevi e dimettetevi tutti, a cominciare dal presidente della delegazione di Latina”. Il messaggio di posta elettronica indirizzato alla Delegazione Provinciale, invece, aveva il seguente contenuto: “Il giorno 5 maggio 2024, con la categoria Under 15 provinciale siamo andati a Cori per disputare la gara di calcio contro il Cori Montelepini, arbitro dell’incontro il signor Daniele Gismondi della sezione Aia di Aprilia, al di là che non ne ha azzeccata una, errori in continuazione nei confronti del Faiti, calci di rigore non concessi , almeno due sacrosanti , agli avversari uno inesistente che ci ha fatto perdere la gara, tale comportamento ha incattivito i ragazzi in campo, ne contiamo uno in ospedale e due con grossi ematomi a casa, il top è stato che al termine della gara rivolgendosi ai nostri e a tutti i presenti (tanti), dice: avete ragione ho commesso errori tecnici che vi ha penalizzato, fatelo presente e ammetterò gli errori fatti vi chiedo scusa.” Da tali comunicazioni emergevano, quindi, dichiarazioni lesive espresse dalla società A.s.d. Virtus Faiti per l’operato dell’arbitro nella gara disputata contro il Cori Montelepini, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 del 05/05/2024. La Procura Federale, pertanto, alla luce di ciò, deferiva i Sigg.ri Tullio Fiaschetti e Carlo Scapin, all’epoca dei fatti, rispettivamente direttore generale e segretario della società A.s.d. Virtus Faiti, entrambi dotati di poteri di rappresentanza della predetta società, per violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1 del codice di giustizia sportiva, nonché la stessa società a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1 e 23, comma 5 del codice di giustizia sportiva. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 27/06/2024, svolta da remoto, la Procura evidenziava, innanzitutto, di essersi accordata ai sensi dell’art. 127 del c.g.s., con il Sig. Tullio Fiaschetti e con la società stessa, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta di 1/3, indicandola, rispettivamente nella misura base di 3 mesi di inibizione per il dirigente ed euro 600,00 di ammenda per la società. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che le dichiarazioni espresse nel post pubblicato sul social network facebook, dalla pagina della società, risultano, oggettivamente, offensive degli Organismi Federali e travalicano ogni legittimo esercizio del diritto di critica. Pertanto la responsabilità del direttore generale della società, dotato di potere di rappresentanza della società, Sig. Tullio Fiaschetti, che, tra l’altro, ha rilasciato ampia dichiarazione confessoria, risulta accertata documentalmente, così come, conseguentemente, quella della società. Il Sig. Tullio Scapin, invece, quale segretario della Virtus Faiti, risulta estraneo ai fatti imputati e pertanto esente da responsabilità. In conclusione, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. in relazione alle posizioni del sig. Tullio Fiaschetti e della società Virtus Faiti e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Fiaschetti Tullio, inibizione per mesi 2; - Virtus Faiti, ammenda di euro 400,00. Di prosciogliere, altresì, il sig. Carlo Scapin. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.
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