C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ POL D. CITTÀ DI CIAMPINO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ POL D. CITTÀ DI CIAMPINO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento iscritto al n. 197pfi23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’autenticità del modulo recante l’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF del calciatore sig. Filipponi Fileni Federico, tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino”, deferiva: − la società Pol D. Città di Ciampino per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Paolo Antonio Cececotto e Massimo Confortini così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: - “ sig. Paolo Antonio Cececotto, all’epoca dei fatti presidente della società Pol. D. Città di Ciampino: violazione dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filipponi Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta per la società Pol D. Città di Ciampino, consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell’art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per svincolarsi liberamente; - sig. Massimo Confortini, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino: violazione dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filipponi Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta per la società Pol. D. Città di Ciampino, consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell’art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato, relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per svincolarsi liberamente”. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale in merito alla contestata autenticità del modulo datato 13 giugno 2023 recante l’accordo di svincolo ai sensi dell’art. 108 delle NOIF del calciatore sig. Federico Filipponi Fileni, tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino, segnalazione poi formulata nell’ambito del procedimento instaurato a seguito del ricorso proposto dalla Pol. D. Città di Ciampino avverso lo svincolo del citato calciatore per la stessa tesserato, rispetto al quale la società aveva precisato di non aver mai rilasciato alcuno svincolo, né al calciatore né ad alcun membro della famiglia, per la stagione 2022 – 2023, di non aver mai stampato tantomeno firmato elettronicamente alcun modulo di svincolo, e di essere venuta a conoscenza dello svincolo del giocatore direttamente dal citato portale della Federazione il giorno 01 Luglio 2023, non avendo ricevuto altra comunicazione, di tipo informale o ufficiale, né dalla famiglia, né dalla Federazione stessa. Dalle indagini era emerso che il sig. Paolo Antonio Cececotto, all’epoca dei fatti presidente della Pol. D. Città di Ciampino, ed il sig. Massimo Confortini, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la stessa società, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filipponi Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta avevano consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell’art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per chiedere liberamente lo svincolo. I sigg.ri Antonio Paolo Cececotto, Massimo Confortini e la Società Pol. D. Città di Ciampino hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 302/AA del 6 febbraio è stato reso noto l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società Pol. D. Città di CRL 16 LND/8 Ciampino prevedeva l’applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda. Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 447/AA del 23 aprile 2024 è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la Pol. D. Città di Ciampino, in quanto la società non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l’adempimento. La Procura evidenziava, inoltre, come in ossequio a costante orientamento della giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determini l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista. All’udienza del 13 giugno 2024 erano presenti, per la Procura Federale l’Avv. Loredana Fardello; per i deferiti è presente l’Avv. Gian Luca De Bonis (in rappresentanza), i Sigg.ri Cececotto Paolo e Confortini Massimo. Le parti hanno raggiunto un accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 127 CGS. La Procura Federale si riporta, quindi, al modulo di patteggiamento trasmesso, che prevede la seguente sanzione da irrogarsi alla società deferita: ammenda iniziale, euro 800,00, ridotta di un terzo, per una sanzione finale di euro 533,00. Il Tribunale Federale Territoriale ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata e, non rilevando che allo stato degli atti si possa determinare l’assenza di responsabilità dei soggetti deferiti, prende atto dell’accordo raggiunto e provvede in conformità. Tanto premesso, Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l’efficacia dell’accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l’effetto, di sanzionare la società Città di Ciampino con l'ammenda di euro 533,00. Si trasmetta agli interessati.

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