C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCELLO FEDERICO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ STABILITI DALL’ART. 4, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMA 9 DEL CGS E AGLI ARTICOLI 37, COMMA 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MARCO ABBALLE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ STABILITI DALL’ART. 4, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMA 9 DEL CGS NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 439 del 21/06/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCELLO FEDERICO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ STABILITI DALL’ART. 4, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMA 9 DEL CGS E AGLI ARTICOLI 37, COMMA 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MARCO ABBALLE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ STABILITI DALL’ART. 4, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 21 COMMA 9 DEL CGS NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 439 del 21/06/2024

A seguito della segnalazione del Segreteria del Settore Tecnico, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Marco Abballe, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Città Monte S.G. Campano, avesse fatto svolgere al sig. Marcello Federico il ruolo di preparatore atletico della squadra partecipante al campionato di Promozione per le stagioni sportive 2022-2023 e 2023/2024, benché lo stesso fosse stato attinto da squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (C.U. 102/2012 LND Lazio). A seguito della decisione 190 del 10.4.2024 con cui il Tribunale Federale Nazionale sez. disciplinare dichiarava la competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio, la Procura Federale deferiva davanti questo Giudice Federale il sig. Marcello Federico per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 21 comma 9 del C.G.S. e agli articoli 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, il sig. Marco Abballe per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 21 comma 9 del C.G.S., nonché la società Città Monte S.G. Campano a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 C.G.S.. All’udienza del 20 giugno 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Giovanni Greco e l’avv. Marco Torriero per il sig. Marcello Federico, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto Marcello Federico fosse sanzionato con 5 anni di squalifica, il sig. Marco Abballe con 12 mesi di inibizione e la società Città Monte S.G. Campano con euro 2.000,00 di ammenda. La difesa del sig. Federico rilevava come lo stesso, essendo non tesserato e comunque soggetto alla preclusione, non potesse essere soggetto alla giurisdizione sportiva e comunque dotato dell’inquadramento come massofisioterapista. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e in particolare dalle dichiarazioni ammissive dei tesserati della Città Monte S.G. Campano che attestano lo svolgimento da parte del sig. Federico della funzione di preparatore atletico. Avendo compiuto attività rilevante per l’ordinamento federale, il sig. Federico, benché colpito dalla sanzione della preclusione, rientra comunque nell’applicazione del Codice di Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 2, comma 2 del medesimo C.G.S. e la sanzione a esso irroganda andrà scontata nell’eventuale momento in cui la sua preclusione andrà a cessare. È quindi evidente anche la responsabilità del presidente Marco Abballe per aver consentito o comunque non impedito tale attività, e la conseguente responsabilità diretta e oggettiva della società deferita. Per quanto attiene le misure delle sanzioni, questo Tribunale osserva che si devono applicare quelle comunque commisurate alla gravità degli eventi, come effettivamente svolti. Nel caso di specie, quindi, bisognerà utilizzare come parametro la sanzione che colpisce l’utilizzo da parte della società di un soggetto non abilitato/non tesserato/in posizione irregolare con la forte aggravante che, nel caso di specie, tale soggetto era in tali condizioni perché colpito con la pena massima attribuibile dall’ordinamento sportivo da cui era stato espulso. Appare, quindi, congruo stabilire le sanzioni, tenuto conto del materiale svolgersi dei fatti e dell’antigiuridicità della condotta, nella misura stabilita nel dispositivo. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Federico Marcello, squalifica per anni 1; - Abballe Marco, inibizione per mesi 6; - Città Monte S.G. Campano, ammenda di euro 1.000,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

 

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