C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 03/09/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D PRO CALCIO TOR SAPIENZA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D PRO CALCIO TOR SAPIENZA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 636pfi23-24, avente ad oggetto: “Condotta del sig. Tomas Toncelli, calciatore tesserato per la società Pro Calcio Tor Sapienza, che ha inviato mediante social network Instagram un messaggio dal contenuto offensivo all’arbitro sig. Antonio Elia”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che il sig. Thomas Toncelli ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Lazio del 23.12.2023, con allegato lo “screenshots” del messaggio inviato dal sig. Thomas Toncelli al sig. Antonio Elia in data 20.12.2023 tramite l’applicazione “messenger” del social network “instagram”; estratto della posizione di tesseramento del sig. Thomas Toncelli; verbale di audizione del sig. Antonio Elia, arbitro effettivo della sezione AIA di Ostia Lido, del 14.2.2024; verbale di audizione del sig. Thomas Toncelli, calciatore tesserato per la società A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza, del 21.2.2024; foglio censimento per la stagione sportiva 2023 – 2024 della società A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. In data 20.12.2023, dopo la disputa della gara Lodigiani – Pro Calcio Tor Sapienza valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, tramite il social network “instagram” il sig. Thomas Toncelli, calciatore tesserato per la società A.S.D Pro Calcio Tor Sapienza, ha inviato all’arbitro del citato incontro un messaggio del seguente testuale tenore: “l’hai fatto alla lodigiani”; tale messaggio è stato inviato in risposta ad una fotografia precedentemente pubblicata dal direttore di gara riproducente una donna impegnata in attività ginnica nella quale è riportato il testo “Per questo Natale regala” e la parola “BENESSERE”. Le espressioni rivolte dal sig. Thomas Toncelli all’arbitro della gara Lodigiani – Pro Calcio Tor Sapienza, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, sono certamente contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto con le stesse si allude alla circostanza che il direttore di gara abbia fatto “un regalo” alla squadra della Lodigiani, evidentemente riferendosi al calcio di rigore concesso dall’arbitro a tale compagine in occasione dell’incontro appena citato. L’azione disciplinare, poi, viene proposta con il presente atto esclusivamente nei confronti della società A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Thomas Toncelli così come sopra evidenziati. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D’Oria; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, la Procura ha ritenuto di deferire presso lo scrivente Tribunale Federale Territoriale la società A.S.D Pro Calcio Tor Sapienza a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Thomas Toncelli, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Questo Tribunale Federale Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento per il giorno 13 giugno 2024. Alla riunione indetta, svoltasi con modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Loredana Fardello, mentre per i deferiti compariva la sig.ra Valeria Armeni, in rappresentanza della società deferita, Pro Calcio Tor Sapienza. Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, del quale chiedeva l’accoglimento, avanzando la seguente proposta di sanzione: Pro Calcio Tor Sapienza, ammenda di euro 600,00. La società, a propria difesa, dichiarava che quanto accaduto sia stato dovuto ad un semplice momento di stress ed agitazione personale del ragazzo, creato anche dal clima societario che non era dei migliori visto l’andamento sportivo deludente nel corso della stagione. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, osserva che i fatti oggetto del presente Deferimento sono stati ampiamente appurati e provati nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, e trovano puntuale conferma nei documenti ufficiali prodotti dalla requirente. Per quanto attiene alla sanzione da irrogare, rileva il Tribunale che, uniformandosi ai precedenti, si possa applicare una sanzione in misura ridotta rispetto al richiesto. Pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere la società Pro Calcio Tor Sapienza responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 300,00. Si trasmette agli interessati.
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